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Data Titolo Sezione Autore
27/10/2015 La cessione degli immobili sconta sempre la rendita catastale S.M.Perego
27/10/2015 Esclusioni da IMU non per tutti S.M.Perego
27/10/2015 La correzione del modello F24 passa tramite CIVIS S.M.Perego
27/10/2015 La Cassazione interviene sulle fatture emesse per operazioni inesistenti S.M.Perego
27/10/2015 Pensionati – In arrivo maggiori detrazioni IRPEF S.M.Perego
28/10/2015 Anche le cooperative agricole escluse dall’IRAP nel 2016 S.M.Perego
28/10/2015 Solo l’acquirente paga l’IVA se non si vede riconosciute le agevolazioni prima casa S.M.Perego
28/10/2015 Scade il 2.11.2015 la domanda di rimborso trimestrale IVA S.M.Perego
28/10/2015 Rimborsi IVA – Chiarimenti dell’A.d.E. (circ. 35 del 27.10.2015) S.M.Perego
28/10/2015 La disciplina IVA della cessione agevolata dei beni ai soci S.M.Perego

Records 461 to 470 of 2397
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Titolo: La cessione delle parti comuni condominiali può generare plusvalenza   Data : 16/05/2016
La cessione delle parti comuni condominiali può generare plusvalenza
Laddove il condominio decida di cedere l'abitazione del custode, ciascun condomino non imprenditore potrebbe realizzare un reddito diverso se la cessione avviene entro cinque anni dall'acquisto del proprio alloggio (art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR).
Si osserva che l'art. 1118 c.c. prevede che il diritto di ciascun condomino sulle c.d. "parti comuni" è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti. Ciò significa che la quota di corrispettivo di pertinenza di ciascun condomino dovrebbe seguire la quota millesimale di proprietà relativa alla parte comune ceduta.
L'Autore considera invece più complessa l'individuazione del costo storico che ciascun condomino ha sostenuto per l'acquisto della parte comune. In particolare, se nell'atto stipulato dal condomino è stata prevista l'acquisizione contestuale dell'appartamento e della quota di proprietà della cosa comune senza che quest'ultima possieda uno specifico prezzo, potrebbe essere molto difficile sia giustificare l'esistenza di un costo sostenuto che individuarne l'ammontare.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 14.5.2016 - "Vendita della portineria imponibile per i condomini" - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego