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01/07/2016 Disponibili le specifiche tecniche per la trasmissione dei corrispettivi da distributori automatici S.M.Perego
18/04/2018 Disponibili nuovi software di compilazione e controllo per la Comunicazione periodica Iva S.M.Perego
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31/08/2015 Diversi gli orientamenti giurisprudenziali per le migliorie su beni di terzi S.M.Perego
21/11/2016 Diverso valore dell’area edificabile ai fini ICI/IMU e Registro S.M.Perego
24/07/2015 Dividendi percepiti da persone fisiche ed enti non commerciali in Unico 2015 S.M.Perego
02/05/2019 Divieto di fatturazione elettronica per i Medici veterinari con ulteriori dubbi S.M.Perego

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Titolo: La cessione delle parti comuni condominiali può generare plusvalenza   Data : 16/05/2016
La cessione delle parti comuni condominiali può generare plusvalenza
Laddove il condominio decida di cedere l'abitazione del custode, ciascun condomino non imprenditore potrebbe realizzare un reddito diverso se la cessione avviene entro cinque anni dall'acquisto del proprio alloggio (art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR).
Si osserva che l'art. 1118 c.c. prevede che il diritto di ciascun condomino sulle c.d. "parti comuni" è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti. Ciò significa che la quota di corrispettivo di pertinenza di ciascun condomino dovrebbe seguire la quota millesimale di proprietà relativa alla parte comune ceduta.
L'Autore considera invece più complessa l'individuazione del costo storico che ciascun condomino ha sostenuto per l'acquisto della parte comune. In particolare, se nell'atto stipulato dal condomino è stata prevista l'acquisizione contestuale dell'appartamento e della quota di proprietà della cosa comune senza che quest'ultima possieda uno specifico prezzo, potrebbe essere molto difficile sia giustificare l'esistenza di un costo sostenuto che individuarne l'ammontare.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 14.5.2016 - "Vendita della portineria imponibile per i condomini" - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego