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Data Titolo Sezione Autore
31/08/2015 Il ricorso al ravvedimento operoso per correggere gli errori commessi dai sostituti d'imposta nell'anno 2014 S.M.Perego
20/05/2015 Software GE.RI.CO. per la compilazione degli studi di settore in versione Beta S.M.Perego
02/09/2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per i commercianti al minuto e soggetti assimilati S.M.Perego
01/09/2015 Voluntary disclosure – Altri chiarimenti S.M.Perego
01/09/2015 La plusvalenza derivante dalla cessione dell'impresa familiare rileva solo per il titolare S.M.Perego
31/08/2015 Diversi gli orientamenti giurisprudenziali per le migliorie su beni di terzi S.M.Perego
05/08/2015 La collaborazione tra colleghi paga S.M.Perego
31/08/2015 La correzione del codice attività per gli Studi di settore non è sanzionabile S.M.Perego
03/09/2015 Nessuna sanzione proporzionale se le ritenute sono state versate S.M.Perego
31/08/2015 Regime fiscale agevolato per autonomi _ Alcuni chiarimenti S.M.Perego

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Titolo: Scade oggi la comunicazione sull’esenzione del canone RAI   Data : 16/05/2016
Scade oggi la comunicazione sull’esenzione del canone RAI
Con comunicato stampa del 13.5.2016, l'Agenzia delle Entrate ricorda che scade il 16.5.2016 il termine per presentare la dichiarazione di non detenzione di apparecchio televisivo ed evitare così l'addebito del canone RAI sulle fatture elettriche a partire da luglio 2016. La stessa dichiarazione può essere inviata anche per comunicare su quale utenza elettrica, intestata a un membro della famiglia, deve essere addebitato il canone.
Il modello può essere presentato:
- mediante il servizio web disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, direttamente se si è in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici o tramite gli intermediari abilitati (CAF e altri professionisti abilitati);
- in forma cartacea, inviando raccomandata senza busta insieme alla copia di un documento di riconoscimento valido all'Agenzia delle Entrate - Sportello abbonamenti TV - Casella postale 22 - 10121 Torino; in questo caso, la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.
Inoltre, in base ad una risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate ad una FAQ del 4.5.2016, è possibile trasmettere la dichiarazione sostitutiva anche tramite PEC all'indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale (artt. 48 e 65 del DLgs. 7.3.2005 n. 82).
Fonte: Comunicato stampa Agenzia Entrate 13.5.2016 n. 100 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.5.2016 - "Dichiarazione per l’esonero dal canone RAI entro lunedì, anche via PEC" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego