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22/01/2019 INPS - Fattura elettronica impossibile con due intestatari – Bonus asilo nido S.M.Perego
27/04/2018 INPS – Forniti i chiarimenti sui congedi parentali per adozioni o affidamenti S.M.Perego
04/04/2017 INPS – Il codice sede di lavoro va evidenziato nel flusso UniEmens S.M.Perego
19/05/2017 INPS - Invariato il limite di reddito per gli assegni familiari Stefano M. Perego
12/04/2017 INPS - Le prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi invariate rispetto al 2016 S.M.Perego
10/02/2016 INPS – Le retribuzioni convenzionali regolarizzabili entro maggio S.M.Perego
22/06/2017 INPS – Nel “Cassetto Committenti Gestione Separata” le situazioni debitorie S.M.Perego
29/05/2017 INPS - Nessun congedo straordinario (NASpI) ai parenti o affini entro il terzo grado S.M.Perego
15/03/2017 INPS – Non scade la domanda al Fondo di integrazione salariale (FIS) S.M.Perego
21/03/2019 INPS – Novità sul reddito di cittadinanza S.M.Perego

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Titolo: Scade oggi la comunicazione sull’esenzione del canone RAI   Data : 16/05/2016
Scade oggi la comunicazione sull’esenzione del canone RAI
Con comunicato stampa del 13.5.2016, l'Agenzia delle Entrate ricorda che scade il 16.5.2016 il termine per presentare la dichiarazione di non detenzione di apparecchio televisivo ed evitare così l'addebito del canone RAI sulle fatture elettriche a partire da luglio 2016. La stessa dichiarazione può essere inviata anche per comunicare su quale utenza elettrica, intestata a un membro della famiglia, deve essere addebitato il canone.
Il modello può essere presentato:
- mediante il servizio web disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, direttamente se si è in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici o tramite gli intermediari abilitati (CAF e altri professionisti abilitati);
- in forma cartacea, inviando raccomandata senza busta insieme alla copia di un documento di riconoscimento valido all'Agenzia delle Entrate - Sportello abbonamenti TV - Casella postale 22 - 10121 Torino; in questo caso, la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.
Inoltre, in base ad una risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate ad una FAQ del 4.5.2016, è possibile trasmettere la dichiarazione sostitutiva anche tramite PEC all'indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale (artt. 48 e 65 del DLgs. 7.3.2005 n. 82).
Fonte: Comunicato stampa Agenzia Entrate 13.5.2016 n. 100 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.5.2016 - "Dichiarazione per l’esonero dal canone RAI entro lunedì, anche via PEC" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego