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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Scade oggi la comunicazione sull’esenzione del canone RAI   Data : 16/05/2016
Scade oggi la comunicazione sull’esenzione del canone RAI
Con comunicato stampa del 13.5.2016, l'Agenzia delle Entrate ricorda che scade il 16.5.2016 il termine per presentare la dichiarazione di non detenzione di apparecchio televisivo ed evitare così l'addebito del canone RAI sulle fatture elettriche a partire da luglio 2016. La stessa dichiarazione può essere inviata anche per comunicare su quale utenza elettrica, intestata a un membro della famiglia, deve essere addebitato il canone.
Il modello può essere presentato:
- mediante il servizio web disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, direttamente se si è in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici o tramite gli intermediari abilitati (CAF e altri professionisti abilitati);
- in forma cartacea, inviando raccomandata senza busta insieme alla copia di un documento di riconoscimento valido all'Agenzia delle Entrate - Sportello abbonamenti TV - Casella postale 22 - 10121 Torino; in questo caso, la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.
Inoltre, in base ad una risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate ad una FAQ del 4.5.2016, è possibile trasmettere la dichiarazione sostitutiva anche tramite PEC all'indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale (artt. 48 e 65 del DLgs. 7.3.2005 n. 82).
Fonte: Comunicato stampa Agenzia Entrate 13.5.2016 n. 100 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.5.2016 - "Dichiarazione per l’esonero dal canone RAI entro lunedì, anche via PEC" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego