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Data Titolo Sezione Autore
13/04/2016 L’omessa risoluzione di locazione soggetta a Cedolare Secca è sempre sanzionata S.M.Perego
22/12/2015 L’omesso acconto IVA si sana con il 15% S.M.Perego
17/01/2017 L’omesso versamento di ritenute previdenziali superiore a 10 mila euro configura nuovo reato S.M.Perego
14/10/2016 L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso S.M.Perego
13/01/2017 L’opzione al regime di cassa è sempre soggetto ai calcoli di convenienza S.M.Perego
01/03/2016 L’opzione al regime forfetario è sempre soggetta a calcoli di convenienza S.M.Perego
15/11/2016 L’opzione alla trasmissione telematica dei dati delle fatture comporta un rischio non quantificabile S.M.Perego
11/01/2017 L’ultimo modello INTRASTAT si presenta entro il 25.1.2017 S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
17/06/2016 L’utilizzo dei voucher deve essere pre-comunicato S.M.Perego

Records 1251 to 1260 of 2397
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Titolo: Scade oggi la comunicazione sull’esenzione del canone RAI   Data : 16/05/2016
Scade oggi la comunicazione sull’esenzione del canone RAI
Con comunicato stampa del 13.5.2016, l'Agenzia delle Entrate ricorda che scade il 16.5.2016 il termine per presentare la dichiarazione di non detenzione di apparecchio televisivo ed evitare così l'addebito del canone RAI sulle fatture elettriche a partire da luglio 2016. La stessa dichiarazione può essere inviata anche per comunicare su quale utenza elettrica, intestata a un membro della famiglia, deve essere addebitato il canone.
Il modello può essere presentato:
- mediante il servizio web disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, direttamente se si è in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici o tramite gli intermediari abilitati (CAF e altri professionisti abilitati);
- in forma cartacea, inviando raccomandata senza busta insieme alla copia di un documento di riconoscimento valido all'Agenzia delle Entrate - Sportello abbonamenti TV - Casella postale 22 - 10121 Torino; in questo caso, la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.
Inoltre, in base ad una risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate ad una FAQ del 4.5.2016, è possibile trasmettere la dichiarazione sostitutiva anche tramite PEC all'indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale (artt. 48 e 65 del DLgs. 7.3.2005 n. 82).
Fonte: Comunicato stampa Agenzia Entrate 13.5.2016 n. 100 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.5.2016 - "Dichiarazione per l’esonero dal canone RAI entro lunedì, anche via PEC" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego