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Data Titolo Sezione Autore
06/10/2016 Per gli acquisti di aree PEEP opera sempre l’agevolazione S.M.Perego
03/10/2016 Non è sufficiente aderire allo Scudo Fiscale per far valere la residenza estera S.M.Perego
04/10/2016 Sconta sempre la riduzione al 50% da ICI e IMU l’immobile inagibile e inabitabile S.M.Perego
03/10/2016 Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
04/10/2016 L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla dilazione dei ruoli S.M.Perego
03/10/2016 Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime S.M.Perego
03/10/2016 Compete sempre al giudice penale determinare la soglia di punibilità S.M.Perego
03/10/2016 I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi S.M.Perego
07/10/2016 Sussistono dubbi sulla validità del processo tributario telematico S.M.Perego

Records 1951 to 1960 of 2397
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Titolo: Scade oggi la comunicazione sull’esenzione del canone RAI   Data : 16/05/2016
Scade oggi la comunicazione sull’esenzione del canone RAI
Con comunicato stampa del 13.5.2016, l'Agenzia delle Entrate ricorda che scade il 16.5.2016 il termine per presentare la dichiarazione di non detenzione di apparecchio televisivo ed evitare così l'addebito del canone RAI sulle fatture elettriche a partire da luglio 2016. La stessa dichiarazione può essere inviata anche per comunicare su quale utenza elettrica, intestata a un membro della famiglia, deve essere addebitato il canone.
Il modello può essere presentato:
- mediante il servizio web disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, direttamente se si è in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici o tramite gli intermediari abilitati (CAF e altri professionisti abilitati);
- in forma cartacea, inviando raccomandata senza busta insieme alla copia di un documento di riconoscimento valido all'Agenzia delle Entrate - Sportello abbonamenti TV - Casella postale 22 - 10121 Torino; in questo caso, la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.
Inoltre, in base ad una risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate ad una FAQ del 4.5.2016, è possibile trasmettere la dichiarazione sostitutiva anche tramite PEC all'indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale (artt. 48 e 65 del DLgs. 7.3.2005 n. 82).
Fonte: Comunicato stampa Agenzia Entrate 13.5.2016 n. 100 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.5.2016 - "Dichiarazione per l’esonero dal canone RAI entro lunedì, anche via PEC" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego