Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 La notifica degli atti sulla voluntary disclosure può avvenire sulla PEC del professionista S.M.Perego
21/12/2018 La notifica della cartella arriva sulla pec - Nessuna sospensione S.M.Perego
05/11/2015 La notifica di Equitalia solo con agente notificatore S.M.Perego
01/12/2016 La nuova imposta IRI entra in vigore dall’1.1.2017, ma solo su opzione S.M.Perego
03/11/2015 La particolare tenuità del fatto non è punibile S.M.Perego
11/11/2015 La Patent box trova il suo modello S.M.Perego
16/01/2017 La PEC equivale sempre alla raccomandata S.M.Perego
16/07/2018 La PEC inattiva non determina l’invalidità ai fini di eventuali notifiche S.M.Perego
01/09/2015 La plusvalenza derivante dalla cessione dell'impresa familiare rileva solo per il titolare S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego

Records 1361 to 1370 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Entro il 16.6.2016 IMU e TASI sulle abitazioni di lusso   Data : 16/05/2016
Entro il 16.6.2016 IMU e TASI sulle abitazioni di lusso
A decorrere dall'anno 2016, l'IMU e la TASI sono abolite  per le sole unità immobiliari destinate ad abitazione principale iscritte nelle categorie catastali diverse da quelle definite "di lusso". Per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, invece, continueranno ad applicarsi sia l'IMU che la TASI.
Il carico fiscale di IMU e TASI dipenderà molto da quel che delibereranno i Comuni nell'osservanza del limite stabilito dal co. 677 dell'art. 1 della L. 147/2013, secondo cui l'aliquota TASI fissata dal Comune sommata all'IMU, complessivamente, non deve superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, in relazione alle diverse tipologie di immobili. In aggiunta, tuttavia, anche per l'anno 2016 ai Comuni è stata concessa la possibilità di mantenere la maggiorazione TASI (che può arrivare fino allo 0,8‰) nella stessa misura applicata per l'anno 2015.
Per effetto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, quindi, anche per l'anno 2016, per le abitazioni principali "di lusso" (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9):
- l'aliquota TASI può variare da 0 a 3,3‰;
- l'aliquota IMU può variare da 2 a 6‰;
- l'aliquota massima complessiva di TASI + IMU sarà del 6,8‰.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 16.5.2016 - "Abitazioni “di lusso” al calcolo di IMU e TASI" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego