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Data Titolo Sezione Autore
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego
03/11/2016 L’amministratore delegato di Equitalia interviene sulla rottamazione dei ruoli S.M.Perego
03/11/2016 Misure di prevenzione all’antiterrorismo – il CNDCEC ha predisposto un documento S.M.Perego
04/11/2016 La scissione di società con attività mista non configura elusione d’imposta S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego
04/11/2016 Ulteriore proroga ed aumenti per le detrazioni finalizzate al recupero edilizo S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
07/11/2016 Approvato il modello per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
07/11/2016 Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso S.M.Perego

Records 1381 to 1390 of 2397
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Titolo: Entro il 16.6.2016 IMU e TASI sulle abitazioni di lusso   Data : 16/05/2016
Entro il 16.6.2016 IMU e TASI sulle abitazioni di lusso
A decorrere dall'anno 2016, l'IMU e la TASI sono abolite  per le sole unità immobiliari destinate ad abitazione principale iscritte nelle categorie catastali diverse da quelle definite "di lusso". Per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, invece, continueranno ad applicarsi sia l'IMU che la TASI.
Il carico fiscale di IMU e TASI dipenderà molto da quel che delibereranno i Comuni nell'osservanza del limite stabilito dal co. 677 dell'art. 1 della L. 147/2013, secondo cui l'aliquota TASI fissata dal Comune sommata all'IMU, complessivamente, non deve superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, in relazione alle diverse tipologie di immobili. In aggiunta, tuttavia, anche per l'anno 2016 ai Comuni è stata concessa la possibilità di mantenere la maggiorazione TASI (che può arrivare fino allo 0,8‰) nella stessa misura applicata per l'anno 2015.
Per effetto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, quindi, anche per l'anno 2016, per le abitazioni principali "di lusso" (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9):
- l'aliquota TASI può variare da 0 a 3,3‰;
- l'aliquota IMU può variare da 2 a 6‰;
- l'aliquota massima complessiva di TASI + IMU sarà del 6,8‰.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 16.5.2016 - "Abitazioni “di lusso” al calcolo di IMU e TASI" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego