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Data Titolo Sezione Autore
06/10/2016 Le imposte sostitutive per l’assegnazione dei beni ai soci si pagano entro il 30.11.2016 S.M.Perego
27/10/2016 Il mancato addebito del canone RAI si paga con modello F24 entro il 31.10.2016 S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
31/10/2016 Bilancio - Modello internazionale XBRL - Nuova tassonomia S.M.Perego
28/10/2016 Anche per le imprese minori dall’1.1.2017 si applica il criterio di cassa S.M.Perego
27/10/2016 Sanzioni al 90% per la mancata indicazione nel quadro RW dei redditi esteri S.M.Perego
27/10/2016 Riconosciuto il cumulo giuridico anche agli omessi versamenti S.M.Perego
27/10/2016 Sul trust autodichiarato la Cassazione cambia opinione S.M.Perego
31/10/2016 Iscritti alla Gestione Separata INPS ad una svolta sui contributi S.M.Perego
27/10/2016 Aggiornata la lista degli stati esteri ai fini della Tobin Tax S.M.Perego

Records 1961 to 1970 of 2397
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Titolo: Entro il 16.6.2016 IMU e TASI sulle abitazioni di lusso   Data : 16/05/2016
Entro il 16.6.2016 IMU e TASI sulle abitazioni di lusso
A decorrere dall'anno 2016, l'IMU e la TASI sono abolite  per le sole unità immobiliari destinate ad abitazione principale iscritte nelle categorie catastali diverse da quelle definite "di lusso". Per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, invece, continueranno ad applicarsi sia l'IMU che la TASI.
Il carico fiscale di IMU e TASI dipenderà molto da quel che delibereranno i Comuni nell'osservanza del limite stabilito dal co. 677 dell'art. 1 della L. 147/2013, secondo cui l'aliquota TASI fissata dal Comune sommata all'IMU, complessivamente, non deve superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, in relazione alle diverse tipologie di immobili. In aggiunta, tuttavia, anche per l'anno 2016 ai Comuni è stata concessa la possibilità di mantenere la maggiorazione TASI (che può arrivare fino allo 0,8‰) nella stessa misura applicata per l'anno 2015.
Per effetto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, quindi, anche per l'anno 2016, per le abitazioni principali "di lusso" (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9):
- l'aliquota TASI può variare da 0 a 3,3‰;
- l'aliquota IMU può variare da 2 a 6‰;
- l'aliquota massima complessiva di TASI + IMU sarà del 6,8‰.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 16.5.2016 - "Abitazioni “di lusso” al calcolo di IMU e TASI" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego