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04/07/2019 Dal 1° luglio è attiva l’adesione al servizio di consultazione delle FE S.M.Perego
23/05/2019 Per l’affidabilità dei contribuenti un ulteriore onere a carico degli intermediari -ISA S.M.Perego
02/08/2019 Proroga versamenti al 30.902019 – Definiti gli effetti sulle rateizzazioni S.M.Perego
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Titolo: Entro il 16.6.2016 IMU e TASI sulle abitazioni di lusso   Data : 16/05/2016
Entro il 16.6.2016 IMU e TASI sulle abitazioni di lusso
A decorrere dall'anno 2016, l'IMU e la TASI sono abolite  per le sole unità immobiliari destinate ad abitazione principale iscritte nelle categorie catastali diverse da quelle definite "di lusso". Per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, invece, continueranno ad applicarsi sia l'IMU che la TASI.
Il carico fiscale di IMU e TASI dipenderà molto da quel che delibereranno i Comuni nell'osservanza del limite stabilito dal co. 677 dell'art. 1 della L. 147/2013, secondo cui l'aliquota TASI fissata dal Comune sommata all'IMU, complessivamente, non deve superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, in relazione alle diverse tipologie di immobili. In aggiunta, tuttavia, anche per l'anno 2016 ai Comuni è stata concessa la possibilità di mantenere la maggiorazione TASI (che può arrivare fino allo 0,8‰) nella stessa misura applicata per l'anno 2015.
Per effetto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, quindi, anche per l'anno 2016, per le abitazioni principali "di lusso" (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9):
- l'aliquota TASI può variare da 0 a 3,3‰;
- l'aliquota IMU può variare da 2 a 6‰;
- l'aliquota massima complessiva di TASI + IMU sarà del 6,8‰.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 16.5.2016 - "Abitazioni “di lusso” al calcolo di IMU e TASI" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego