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24/09/2015 Le imposte del venditore possono essere pagate dal compratore - Compravendita di terreno S.M.Perego
24/09/2015 Società non operative - Cancellazione entro il 30.9.2015 S.M.Perego
24/09/2015 Credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere – Alcune FAQ S.M.Perego
24/09/2015 Elevata la soglia di non punibilità S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego
28/09/2015 Scade il 30.9.2015 la domanda di rimborso IVA per i soggetti non residenti S.M.Perego
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
28/09/2015 Quando è necessaria la nomina di un curatore dell'eredità giacente S.M.Perego
28/09/2015 Aggiornati gli indici del nuovo Redditometro S.M.Perego

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Titolo: Entro il 16.6.2016 IMU e TASI sulle abitazioni di lusso   Data : 16/05/2016
Entro il 16.6.2016 IMU e TASI sulle abitazioni di lusso
A decorrere dall'anno 2016, l'IMU e la TASI sono abolite  per le sole unità immobiliari destinate ad abitazione principale iscritte nelle categorie catastali diverse da quelle definite "di lusso". Per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, invece, continueranno ad applicarsi sia l'IMU che la TASI.
Il carico fiscale di IMU e TASI dipenderà molto da quel che delibereranno i Comuni nell'osservanza del limite stabilito dal co. 677 dell'art. 1 della L. 147/2013, secondo cui l'aliquota TASI fissata dal Comune sommata all'IMU, complessivamente, non deve superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, in relazione alle diverse tipologie di immobili. In aggiunta, tuttavia, anche per l'anno 2016 ai Comuni è stata concessa la possibilità di mantenere la maggiorazione TASI (che può arrivare fino allo 0,8‰) nella stessa misura applicata per l'anno 2015.
Per effetto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, quindi, anche per l'anno 2016, per le abitazioni principali "di lusso" (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9):
- l'aliquota TASI può variare da 0 a 3,3‰;
- l'aliquota IMU può variare da 2 a 6‰;
- l'aliquota massima complessiva di TASI + IMU sarà del 6,8‰.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 16.5.2016 - "Abitazioni “di lusso” al calcolo di IMU e TASI" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego