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Data Titolo Sezione Autore
30/04/2018 L’assegnazione agevolata di beni ai soci si dichiara nel quadro RQ del modello REDDITI 2018 S.M.Perego
04/11/2015 L’assegnazione dei beni ai soci passa tramite la costituzione di una società semplice S.M.Perego
12/10/2016 L’assemblea dei soci è sovrana nelle associazioni S.M.Perego
05/11/2015 L’assicurazione applica la ritenuta in acconto S.M.Perego
12/05/2016 L’assoggettamento all’IRAP per i professionisti non trova pace S.M.Perego
12/10/2015 L’atto di costituzione del trust escluso dalle imposte ipotecarie e catastali S.M.Perego
23/05/2017 L’autocertificazione del contribuente necessaria per l’apposizione del visto di conformità S.M.Perego
05/09/2016 L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) aumenta i propri poteri S.M.Perego
08/03/2017 L’avviamento deve essere corrisposto solo al rilascio dell’immobile S.M.Perego
16/10/2015 L’avviamento subisce una variazione alle percentuali di ammortamento S.M.Perego

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Titolo: La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore   Data : 17/05/2016
La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore
In generale, per le spese volte alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, beneficiano della detrazione IRPEF/IRES (del 55 o del 65%) di cui all'art. 1 co. 344 - 349 della L. 296/2006, tutti i soggetti residenti e non residenti a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.
È possibile fruire dell'agevolazione anche quando il contribuente finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing (art. 2 co. 2 del DM 19.2.2007). In tale ipotesi, tuttavia, la detrazione spetta all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società di leasing. Pertanto, non assumono rilievo, ai fini della detrazione, i canoni di leasing addebitati all'utilizzatore.
Per il contribuente che finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing, inoltre, l'Agenzia ha precisato che:
- si applicano le regole previste per i titolari del reddito di impresa e, pertanto, non vi è obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale;
- gli adempimenti documentali (per esempio, l'invio della scheda informativa all'ENEA) devono essere assolti dal contribuente che fruisce della detrazione.
Per poter fruire dell'agevolazione, inoltre, la società di leasing deve fornire una documentazione che attesti la conclusione dell'intervento di riqualificazione energetica e l'ammontare del costo sostenuto su cui si calcola la detrazione (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2007 n. 36 e 23.4.2010 n. 21, par. 3.6 e la guida Agenzia delle Entrate marzo 2016, p. 7).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 23.4.2010 n. 21, § 3.6 - Il Quotidiano del Commercialista del 17.5.2016 - "Per il bonus del 55-65% la società di leasing deve provare la fine dei lavori" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego