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01/10/2015 Chi è responsabile per l’emissione di fatture false? - (Cass. pen. 24.9.2015 n. 38788) S.M.Perego
02/10/2015 Il nuovo modello APE in vigore dall’1.10.2015 S.M.Perego
02/10/2015 Nuovi incentivi per gli impianti a fonti rinnovabili di energia S.M.Perego
02/10/2015 Lavoratori sospesi dall'attività del settore artigiano – Esclusi dall’ASpI (mess. INPS 30.9.2015 n. 6024) S.M.Perego
05/10/2015 Entro il 10.11 possibile il ravvedimento operoso per infedeltà del visto di conformità sui modelli 730 S.M.Perego
05/10/2015 La clausola risolutiva espressa esclude la tassazione delle locazioni non percepite S.M.Perego
05/10/2015 Per le nuove attività resta aperta l’imposta sostitutiva del 5% sino al 31.12.2015 S.M.Perego
06/10/2015 Immobili delle Casse Edili esclusi da IMU e TASI S.M.Perego
06/10/2015 Alcuni chiarimenti sui trattamenti di CIGS S.M.Perego
06/10/2015 Pubblicate le disposizioni per la determinazione del reddito dei non residenti S.M.Perego

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Titolo: La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore   Data : 17/05/2016
La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore
In generale, per le spese volte alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, beneficiano della detrazione IRPEF/IRES (del 55 o del 65%) di cui all'art. 1 co. 344 - 349 della L. 296/2006, tutti i soggetti residenti e non residenti a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.
È possibile fruire dell'agevolazione anche quando il contribuente finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing (art. 2 co. 2 del DM 19.2.2007). In tale ipotesi, tuttavia, la detrazione spetta all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società di leasing. Pertanto, non assumono rilievo, ai fini della detrazione, i canoni di leasing addebitati all'utilizzatore.
Per il contribuente che finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing, inoltre, l'Agenzia ha precisato che:
- si applicano le regole previste per i titolari del reddito di impresa e, pertanto, non vi è obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale;
- gli adempimenti documentali (per esempio, l'invio della scheda informativa all'ENEA) devono essere assolti dal contribuente che fruisce della detrazione.
Per poter fruire dell'agevolazione, inoltre, la società di leasing deve fornire una documentazione che attesti la conclusione dell'intervento di riqualificazione energetica e l'ammontare del costo sostenuto su cui si calcola la detrazione (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2007 n. 36 e 23.4.2010 n. 21, par. 3.6 e la guida Agenzia delle Entrate marzo 2016, p. 7).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 23.4.2010 n. 21, § 3.6 - Il Quotidiano del Commercialista del 17.5.2016 - "Per il bonus del 55-65% la società di leasing deve provare la fine dei lavori" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego