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Data Titolo Sezione Autore
11/02/2017 L’adesione alla trasmissione elettronica delle fatture emesse e ricevute esclude dallo spesometro S.M.Perego
11/02/2017 Disponibili le modalità di utilizzo del credito d'imposta su finanziamenti per eventi calamitosi S.M.Perego
17/02/2017 Reintrodotto l’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
07/02/2017 In caso di splafonamento sono dovute le sanzioni S.M.Perego
17/02/2017 Diventa semestrale per il 2017 il c.d. “Nuovo Spesometro” S.M.Perego
07/02/2017 La Cassazione interviene nuovamente sull’accertamento da redditometro S.M.Perego
06/02/2017 Dal 7 febbraio parte la voluntary disclouser-bis S.M.Perego
06/02/2017 Il valore dei beni strumentali condiziona l’accesso al regime forfetario S.M.Perego
06/02/2017 Nessuna decadenza dalla “Cedolare secca” S.M.Perego
06/02/2017 L’errato bonifico non inficia le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: IMU al 50% per i contratti di comodato, ma non per tutti   Data : 17/05/2016
IMU al 50% per i contratti di comodato, ma non per tutti
In sede di versamento della prima rata di IMU e TASI per l'anno 2016 occorre tenere conto delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 (co. 10 dell'art. 1 della L. 208/2015) alle abitazioni date in comodato a parenti, ricordandosi anche che l'acconto deve essere corrisposto in base alle aliquote e alle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
La norma prevede, dall'1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell'IMU (e di conseguenza anche della TASI) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero ai genitori oppure ai figli) che la destinano ad abitazione principale.
La riduzione, tuttavia, spetta a condizione che il comodante possieda al massimo due abitazioni che insistono nello stesso Comune, di cui una utilizzata come propria abitazione principale e l'altra concessa con contratto di comodato registrato a un parente in linea retta di primo grado (padre/figlio) che la utilizza come propria abitazione principale.
Se il comodante possiede tre abitazioni, il beneficio non spetta e per l'immobile concesso in comodato, al fine del calcolo dell'acconto 2016, si dovrebbe utilizzare l'aliquota ordinaria stabilita dal Comune per il 2015.
Fonte: Notiziario Eutekne - Risposte IFEL 24.2.2016 - Risoluzione Min. Economia e Finanze 17.2.2016 n. 1/DF
Sezione:   Autore : S.M.Perego