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Data Titolo Sezione Autore
27/10/2017 Anche i conviventi di fatto rientrano nell’impresa familiare S.M.Perego
04/11/2017 Tassativa la rideterminazione degli acconti per i semplificati S.M.Perego
10/11/2017 Le incongruità sull’emissione della fattura al soggetto pagante S.M.Perego
01/12/2017 Inutile sparare sull’uomo morto #Spesometro 2017 S.M.Perego
01/12/2017 INPS - Previsto un aumento per il contributo di licenziamento dovuto dal datore di lavoro S.M.Perego
01/12/2017 Lo #Spesometro 2017 evidenzia le partite IVA cessate e la regolarità nella detrazione d’imposta S.M.Perego
05/12/2017 Nuove detrazioni per le spese mediche S.M.Perego
06/12/2017 Fatturazione elettronica obbligatoria per tutti dall’1.1.2019 S.M.Perego
06/12/2017 Per il saldo IMU e TASI rileva la data del DOCFA S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego

Records 1301 to 1310 of 2397
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Titolo: IMU al 50% per i contratti di comodato, ma non per tutti   Data : 17/05/2016
IMU al 50% per i contratti di comodato, ma non per tutti
In sede di versamento della prima rata di IMU e TASI per l'anno 2016 occorre tenere conto delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 (co. 10 dell'art. 1 della L. 208/2015) alle abitazioni date in comodato a parenti, ricordandosi anche che l'acconto deve essere corrisposto in base alle aliquote e alle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
La norma prevede, dall'1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell'IMU (e di conseguenza anche della TASI) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero ai genitori oppure ai figli) che la destinano ad abitazione principale.
La riduzione, tuttavia, spetta a condizione che il comodante possieda al massimo due abitazioni che insistono nello stesso Comune, di cui una utilizzata come propria abitazione principale e l'altra concessa con contratto di comodato registrato a un parente in linea retta di primo grado (padre/figlio) che la utilizza come propria abitazione principale.
Se il comodante possiede tre abitazioni, il beneficio non spetta e per l'immobile concesso in comodato, al fine del calcolo dell'acconto 2016, si dovrebbe utilizzare l'aliquota ordinaria stabilita dal Comune per il 2015.
Fonte: Notiziario Eutekne - Risposte IFEL 24.2.2016 - Risoluzione Min. Economia e Finanze 17.2.2016 n. 1/DF
Sezione:   Autore : S.M.Perego