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13/05/2016 Pubblicati i limiti di detrazione per le tasse universitarie S.M.Perego
21/11/2018 Pubblicati i nuovi elenchi per l'applicazione dello Split Payment nell’anno 2019 S.M.Perego
05/04/2017 Pubblicati ulteriori chiarimenti sugli oneri deducibili e detraibili dall'IRPEF S.M.Perego
28/05/2010 Pubblicato Gerico news S.M.Perego
17/01/2017 Pubblicato il definitivo mod. 730 S.M.Perego
22/09/2015 Pubblicato il manuale contro la corruzione dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
23/12/2016 Pubblicato il nuovo modello di dichiarazione di intento S.M.Perego
14/04/2017 Pubblicato il nuovo modello DSU e le relative istruzioni S.M.Perego
05/08/2015 Pubblicato il provv. che norma le modalità tecniche per il riporto nel 730/2016 delle spese mediche S.M.Perego
20/05/2016 Pubblicato il software di controllo di studi e parametri allegati a UNICO 2016 S.M.Perego

Records 1981 to 1990 of 2397
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Titolo: IMU al 50% per i contratti di comodato, ma non per tutti   Data : 17/05/2016
IMU al 50% per i contratti di comodato, ma non per tutti
In sede di versamento della prima rata di IMU e TASI per l'anno 2016 occorre tenere conto delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 (co. 10 dell'art. 1 della L. 208/2015) alle abitazioni date in comodato a parenti, ricordandosi anche che l'acconto deve essere corrisposto in base alle aliquote e alle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
La norma prevede, dall'1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell'IMU (e di conseguenza anche della TASI) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero ai genitori oppure ai figli) che la destinano ad abitazione principale.
La riduzione, tuttavia, spetta a condizione che il comodante possieda al massimo due abitazioni che insistono nello stesso Comune, di cui una utilizzata come propria abitazione principale e l'altra concessa con contratto di comodato registrato a un parente in linea retta di primo grado (padre/figlio) che la utilizza come propria abitazione principale.
Se il comodante possiede tre abitazioni, il beneficio non spetta e per l'immobile concesso in comodato, al fine del calcolo dell'acconto 2016, si dovrebbe utilizzare l'aliquota ordinaria stabilita dal Comune per il 2015.
Fonte: Notiziario Eutekne - Risposte IFEL 24.2.2016 - Risoluzione Min. Economia e Finanze 17.2.2016 n. 1/DF
Sezione:   Autore : S.M.Perego