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Data Titolo Sezione Autore
15/07/2016 All’accertamento da redditometro si può opporre la “Voluntary disclosure” S.M.Perego
15/07/2016 L’esenzione da IMU per i terreni montani si conserva anche se più comuni si fondono S.M.Perego
15/07/2016 Permane l’obbligo di polizza assicurativa a carico dei liberi professionisti S.M.Perego
18/07/2016 Alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali la nuova aliquota IVA del 5% S.M.Perego
18/07/2016 Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente S.M.Perego
18/07/2016 Avanzata la richiesta di proroga alla presentazione del Mod. 770/2016 S.M.Perego
18/07/2016 Entro il 30 luglio è possibile regolarizzare l’omessa dichiarazione IMU - TASI S.M.Perego
19/07/2016 Entro il 31.12.2016 la contabilizzazione dei consumi effettivi per ogni singola unità immobiliare S.M.Perego
19/07/2016 Cambia, dal 23.7.2016, l’aliquota Iva per il basilico e altre piante aromatiche S.M.Perego
19/07/2016 La tassazione del reddito derivante dalla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali dipende dalla quantità S.M.Perego

Records 1121 to 1130 of 2397
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Titolo: Il reverse charge si estende a laptop, taplet e console da gioco   Data : 18/05/2016
Il reverse charge si estende a laptop, taplet e console da gioco
Il DLgs. 11.2.2016 n. 24 ha modificato la disciplina in materia di reverse charge:
- estendendone l'applicazione alle cessioni di console da gioco, tablet e laptop, a decorrere dal 2.5.2016;
- eliminando dall'ambito applicativo le cessioni di componenti ed accessori dei telefoni cellulari, nonché le cessioni di PC (quest'ultima previsione risultava già disapplicata per contrasto con le norme comunitarie).
Resta confermato il reverse charge per i telefoni cellulari e per i componenti dei PC (dispositivi a circuito integrato, quali i microprocessori e le unità centrali di elaborazione).
Dev'essere, però, posta attenzione alla fase distributiva in cui intervengono le cessioni dei suddetti prodotti, giacché:
- per le cessioni di telefoni cellulari, il reverse charge si applica solo nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio;
- per le cessioni di console da gioco, tablet e laptop, il reverse charge si applica in ogni stadio di commercializzazione;
- per i componenti dei PC, il reverse charge si applica per le sole cessioni effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 18.5.2016 - "Smartphone e tablet nella rete del reverse charge" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego