Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
29/06/2015 Detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici per gli immobili concessi a terzi S.M.Perego
29/06/2015 La rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni scade il 30 giugno 2015 S.M.Perego
29/06/2015 Sul Reverse charge è intervenuta Confindustria con nota del 22.6.2015 S.M.Perego
29/06/2015 Detrazione IRPEF per le spese di recupero del patrimonio edilizio a seguito del decesso del contribuente S.M.Perego
06/07/2015 Rent to buy - Inadempimento dell'inquilino e liberazione dell'immobile S.M.Perego
16/07/2015 Il ravvedimento operoso del quadro RW S.M.Perego
16/07/2015 Accertati i compensi certificati dai sostituti d'imposta e dallo spesometro S.M.Perego
16/07/2015 Ridotti i termini processuali di sospensione feriale nel processo amministrativo S.M.Perego
16/07/2015 Scade il 31.7.2015 la presentazione del mod. 770 e l’invio telematico delle certificazioni uniche nonostante alcuni dubbi sulla compilazione. S.M.Perego
16/07/2015 Massofisioterapisti con detraibilità ai fini IRPEF limitata S.M.Perego

Records 291 to 300 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Il reverse charge si estende a laptop, taplet e console da gioco   Data : 18/05/2016
Il reverse charge si estende a laptop, taplet e console da gioco
Il DLgs. 11.2.2016 n. 24 ha modificato la disciplina in materia di reverse charge:
- estendendone l'applicazione alle cessioni di console da gioco, tablet e laptop, a decorrere dal 2.5.2016;
- eliminando dall'ambito applicativo le cessioni di componenti ed accessori dei telefoni cellulari, nonché le cessioni di PC (quest'ultima previsione risultava già disapplicata per contrasto con le norme comunitarie).
Resta confermato il reverse charge per i telefoni cellulari e per i componenti dei PC (dispositivi a circuito integrato, quali i microprocessori e le unità centrali di elaborazione).
Dev'essere, però, posta attenzione alla fase distributiva in cui intervengono le cessioni dei suddetti prodotti, giacché:
- per le cessioni di telefoni cellulari, il reverse charge si applica solo nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio;
- per le cessioni di console da gioco, tablet e laptop, il reverse charge si applica in ogni stadio di commercializzazione;
- per i componenti dei PC, il reverse charge si applica per le sole cessioni effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 18.5.2016 - "Smartphone e tablet nella rete del reverse charge" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego