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30/04/2015 I fabbricati a destinazione abitativa destinati all'attività di affittacamere possono recuperare l’IVA S.M.Perego
30/04/2015 Registrazione volontaria dell'atto oltre il termine di decadenza senza applicazione di sanzioni e interessi S.M.Perego
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30/04/2015 MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE S.M.Perego
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Titolo: Il reverse charge si estende a laptop, taplet e console da gioco   Data : 18/05/2016
Il reverse charge si estende a laptop, taplet e console da gioco
Il DLgs. 11.2.2016 n. 24 ha modificato la disciplina in materia di reverse charge:
- estendendone l'applicazione alle cessioni di console da gioco, tablet e laptop, a decorrere dal 2.5.2016;
- eliminando dall'ambito applicativo le cessioni di componenti ed accessori dei telefoni cellulari, nonché le cessioni di PC (quest'ultima previsione risultava già disapplicata per contrasto con le norme comunitarie).
Resta confermato il reverse charge per i telefoni cellulari e per i componenti dei PC (dispositivi a circuito integrato, quali i microprocessori e le unità centrali di elaborazione).
Dev'essere, però, posta attenzione alla fase distributiva in cui intervengono le cessioni dei suddetti prodotti, giacché:
- per le cessioni di telefoni cellulari, il reverse charge si applica solo nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio;
- per le cessioni di console da gioco, tablet e laptop, il reverse charge si applica in ogni stadio di commercializzazione;
- per i componenti dei PC, il reverse charge si applica per le sole cessioni effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 18.5.2016 - "Smartphone e tablet nella rete del reverse charge" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego