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15/03/2016 Oneri detraibili – spese scolastiche S.M.Perego
17/03/2016 In arrivo le istruzioni per la cessione del credito IRPEF dei condòmini ai fornitori S.M.Perego
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17/03/2016 L’agevolazione “Prima casa” non si perde con l’accordo di separazione S.M.Perego
21/03/2016 Alcune spese scolastiche escluse dagli oneri detraibili S.M.Perego
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21/03/2016 Alcuni chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
21/03/2016 Dal 2016 i professionisti esclusi dagli studi di settore S.M.Perego
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Titolo: Il reverse charge si estende a laptop, taplet e console da gioco   Data : 18/05/2016
Il reverse charge si estende a laptop, taplet e console da gioco
Il DLgs. 11.2.2016 n. 24 ha modificato la disciplina in materia di reverse charge:
- estendendone l'applicazione alle cessioni di console da gioco, tablet e laptop, a decorrere dal 2.5.2016;
- eliminando dall'ambito applicativo le cessioni di componenti ed accessori dei telefoni cellulari, nonché le cessioni di PC (quest'ultima previsione risultava già disapplicata per contrasto con le norme comunitarie).
Resta confermato il reverse charge per i telefoni cellulari e per i componenti dei PC (dispositivi a circuito integrato, quali i microprocessori e le unità centrali di elaborazione).
Dev'essere, però, posta attenzione alla fase distributiva in cui intervengono le cessioni dei suddetti prodotti, giacché:
- per le cessioni di telefoni cellulari, il reverse charge si applica solo nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio;
- per le cessioni di console da gioco, tablet e laptop, il reverse charge si applica in ogni stadio di commercializzazione;
- per i componenti dei PC, il reverse charge si applica per le sole cessioni effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 18.5.2016 - "Smartphone e tablet nella rete del reverse charge" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego