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Data Titolo Sezione Autore
04/03/2016 Pubblicata in G.U. l’estensione del reverse charge a laptp, ecc. S.M.Perego
17/02/2016 Entro il 28.2.2016 la domanda di riduzione contributiva per i forfetari – Mess. INPS 26.1.2016 n. 286 S.M.Perego
17/02/2016 Garanzia Giovani alcuni chiarimenti nella circ. INPS 16.2.2016 n. 32 S.M.Perego
17/02/2016 Le spese funebri entrano nel 730 Precompilato S.M.Perego
18/02/2016 I fisioterapisti senza albo non possono costituirsi in STP S.M.Perego
18/02/2016 IMU e TASI ridotte al 50% per gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
18/02/2016 Le spese di viaggio, vitto e alloggio in occasione di convegni e corsi, deducibili al 100% S.M.Perego
18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
19/02/2016 Nella dichiarazione IVA 2016 č possibile esercitare la revoca dal principio di cassa S.M.Perego
19/02/2016 Gli immobili concessi in comodato scontano l’IMU e non pagano TASI S.M.Perego

Records 161 to 170 of 2397
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Titolo: IVIE e IVAFE entrano nel quadro RW 2016   Data : 18/05/2016
IVIE e IVAFE entrano nel quadro RW 2016
A partire dal 2013 (UNICO 2014), mediante la compilazione del quadro RW è possibile:
- assolvere agli obblighi relativi al monitoraggio fiscale (art. 4 del DL 28.6.90 n. 167);
- assolvere l'IVAFE e l'IVIE.
Con riferimento al primo punto, si ricorda che è stato aggiornato a 15.000,00 euro il valore massimo complessivo raggiunto nel periodo d'imposta che consente di escludere i conti correnti e depositi detenuti all'estero dagli obblighi di monitoraggio fiscale (art. 2 della L. 15.12.2014 n. 186).
In merito al secondo punto, l'imposta è dovuta in misura fissa pari ad euro 34,20, in proporzione base ai giorni di possesso, sui conti correnti e sui depositi.
Tuttavia, l'IVAFE non è dovuta se giacenza media non è superiore a 5.000,00 euro.
Pertanto, dall'incrocio delle disposizioni sul monitoraggio fiscale e quelle relative all'IVAFE, ne deriva che:
- per i conti correnti e depositi con valore massimo nel corso del 2015 non superiore a 15.000,00 e con giacenza media 2015 non superiore a 5.000,00 euro, non è necessario compilare il quadro RW;
- per i conti correnti e depositi con valore massimo nel corso del 2015 superiore a 15.000,00, ma con giacenza media 2015 inferiore a 5.000,00 euro, è necessario compilare il quadro RW per assolvere i soli obblighi di monitoraggio fiscale (dandone evidenza con la compilazione della casella 20);
- per i conti correnti e depositi con valore massimo nel corso del 2015 non superiore a 15.000,00 e con giacenza media 2015 superiore a 5.000,00 euro, è necessario compilare il quadro RW per il solo l'assolvimento dell'IVAFE.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego