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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2015 Detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici per gli immobili concessi a terzi S.M.Perego
29/06/2015 La rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni scade il 30 giugno 2015 S.M.Perego
29/06/2015 Sul Reverse charge è intervenuta Confindustria con nota del 22.6.2015 S.M.Perego
29/06/2015 Detrazione IRPEF per le spese di recupero del patrimonio edilizio a seguito del decesso del contribuente S.M.Perego
06/07/2015 Rent to buy - Inadempimento dell'inquilino e liberazione dell'immobile S.M.Perego
16/07/2015 Il ravvedimento operoso del quadro RW S.M.Perego
16/07/2015 Accertati i compensi certificati dai sostituti d'imposta e dallo spesometro S.M.Perego
16/07/2015 Ridotti i termini processuali di sospensione feriale nel processo amministrativo S.M.Perego
16/07/2015 Scade il 31.7.2015 la presentazione del mod. 770 e l’invio telematico delle certificazioni uniche nonostante alcuni dubbi sulla compilazione. S.M.Perego
16/07/2015 Massofisioterapisti con detraibilità ai fini IRPEF limitata S.M.Perego

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Titolo: IVIE e IVAFE entrano nel quadro RW 2016   Data : 18/05/2016
IVIE e IVAFE entrano nel quadro RW 2016
A partire dal 2013 (UNICO 2014), mediante la compilazione del quadro RW è possibile:
- assolvere agli obblighi relativi al monitoraggio fiscale (art. 4 del DL 28.6.90 n. 167);
- assolvere l'IVAFE e l'IVIE.
Con riferimento al primo punto, si ricorda che è stato aggiornato a 15.000,00 euro il valore massimo complessivo raggiunto nel periodo d'imposta che consente di escludere i conti correnti e depositi detenuti all'estero dagli obblighi di monitoraggio fiscale (art. 2 della L. 15.12.2014 n. 186).
In merito al secondo punto, l'imposta è dovuta in misura fissa pari ad euro 34,20, in proporzione base ai giorni di possesso, sui conti correnti e sui depositi.
Tuttavia, l'IVAFE non è dovuta se giacenza media non è superiore a 5.000,00 euro.
Pertanto, dall'incrocio delle disposizioni sul monitoraggio fiscale e quelle relative all'IVAFE, ne deriva che:
- per i conti correnti e depositi con valore massimo nel corso del 2015 non superiore a 15.000,00 e con giacenza media 2015 non superiore a 5.000,00 euro, non è necessario compilare il quadro RW;
- per i conti correnti e depositi con valore massimo nel corso del 2015 superiore a 15.000,00, ma con giacenza media 2015 inferiore a 5.000,00 euro, è necessario compilare il quadro RW per assolvere i soli obblighi di monitoraggio fiscale (dandone evidenza con la compilazione della casella 20);
- per i conti correnti e depositi con valore massimo nel corso del 2015 non superiore a 15.000,00 e con giacenza media 2015 superiore a 5.000,00 euro, è necessario compilare il quadro RW per il solo l'assolvimento dell'IVAFE.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego