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10/04/2017 Una nuova Circolare su iper-ammortamenti S.M.Perego
10/04/2017 Le modifiche dell’ACE nel quadro RS del Redditi 2017 SP S.M.Perego
10/04/2017 Contratti di locazione transitori solo a canone concordato S.M.Perego
10/04/2017 La confisca per equivalente può avere applicazione retroattiva S.M.Perego
11/04/2017 Prorogata la scadenza della stampa ei registri IVA S.M.Perego
11/04/2017 Secondo la direttiva del Comando Generale della GdF il limite ai prelievi opera retroattivamente S.M.Perego
11/04/2017 Prorogata la scadenza della stampa ei registri IVA S.M.Perego
12/04/2017 La strumentalità degli immobili deve essere provata S.M.Perego
12/04/2017 INPS - Cumulo internazionale per tutti S.M.Perego
12/04/2017 Sufficiente la sottofatturazione perché si configuri l’autoriciclaggio S.M.Perego

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Titolo: Sull’IRAP 2015 alcuni chiarimenti con la Circolare Ministeriale   Data : 19/05/2016
Sull’IRAP 2015 alcuni chiarimenti con la Circolare Ministeriale
Con la circolare 18.5.2016 n. 20, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla L. 208/2015 in materia di IRAP.
Con riferimento all'esclusione da imposta dei contribuenti operanti nel settore agricolo, l'Agenzia delle Entrate, confermando la posizione della relazione ministeriale al Ddl. di stabilità 2016, precisa che l'esclusione dal tributo regionale riguarda le attività agricole per le quali, fino al 2015, si applicava l'aliquota dell'1,9%.
Restano invece soggette ad IRAP, atteso che scontano l'aliquota ordinaria del 3,9%:
- le attività di agriturismo;
- le attività di allevamento, con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari;
- le attività connesse rientranti nell'art. 56-bis del TUIR.
Per quanto riguarda la deduzione parziale del costo dei lavoratori stagionali (ex art. 1 co. 73 della L. 208/2015), si conferma che la misura si applica dal periodo d'imposta in corso all'1.1.2016 (2016, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) e consente, pertanto, di tener conto dei contratti stipulati nel corso del 2015. Inoltre, la circolare 20/2016 ribadisce che, per il calcolo dei 120 giorni di lavoro per due periodi d'imposta, occorre fare riferimento ai giorni effettivi di impiego, computando anche quelli relativi al primo contratto di assunzione.
Infine, per quanto riguarda l'esclusione da IRAP dei medici che hanno sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere, l'Agenzia delle Entrate precisa che, per il computo del limite reddituale (ai fini dell'esclusione, per l'attività svolta in tali strutture bisogna aver percepito più del 75% del reddito complessivo), occorre riferirsi al solo reddito di lavoro autonomo prodotto dal medico, derivante sia dall'attività professionale esercitata presso la struttura ospedaliera, sia dall'attività esercitata al di fuori di detta struttura.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 18.5.2016 n. 20 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.5.2016 - "Rilevano anche i contratti stipulati nel 2015 per la deduzione IRAP stagionali" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego