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Data Titolo Sezione Autore
10/02/2016 Riduzione del 50% della base imponibile IMU S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
20/01/2016 Agevolazioni prima casa - Mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi S.M.Perego
26/01/2016 Definito il tasso di interesse per i versamenti rateali INAIL S.M.Perego
28/01/2016 Professionisti - Sull’auto maxi ammortamento ma resta il limite del 20% S.M.Perego
25/01/2016 Le farmacie fuori dal 730/2016 Precompilato – Ma non solo S.M.Perego
22/01/2016 Disponibile il modello definitivo per la Dichiarazione annuale IVA 2016 con le sue novità S.M.Perego
22/01/2016 Sulle agevolazioni IMU 2016 permangono dubbi e perplessità S.M.Perego
22/01/2016 Nuovi modelli di dichiarazione in bozza S.M.Perego
22/01/2016 Slitta la scadenza della trasmissione telematica delle spese sanitarie S.M.Perego

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Titolo: Sull’IRAP 2015 alcuni chiarimenti con la Circolare Ministeriale   Data : 19/05/2016
Sull’IRAP 2015 alcuni chiarimenti con la Circolare Ministeriale
Con la circolare 18.5.2016 n. 20, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla L. 208/2015 in materia di IRAP.
Con riferimento all'esclusione da imposta dei contribuenti operanti nel settore agricolo, l'Agenzia delle Entrate, confermando la posizione della relazione ministeriale al Ddl. di stabilità 2016, precisa che l'esclusione dal tributo regionale riguarda le attività agricole per le quali, fino al 2015, si applicava l'aliquota dell'1,9%.
Restano invece soggette ad IRAP, atteso che scontano l'aliquota ordinaria del 3,9%:
- le attività di agriturismo;
- le attività di allevamento, con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari;
- le attività connesse rientranti nell'art. 56-bis del TUIR.
Per quanto riguarda la deduzione parziale del costo dei lavoratori stagionali (ex art. 1 co. 73 della L. 208/2015), si conferma che la misura si applica dal periodo d'imposta in corso all'1.1.2016 (2016, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) e consente, pertanto, di tener conto dei contratti stipulati nel corso del 2015. Inoltre, la circolare 20/2016 ribadisce che, per il calcolo dei 120 giorni di lavoro per due periodi d'imposta, occorre fare riferimento ai giorni effettivi di impiego, computando anche quelli relativi al primo contratto di assunzione.
Infine, per quanto riguarda l'esclusione da IRAP dei medici che hanno sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere, l'Agenzia delle Entrate precisa che, per il computo del limite reddituale (ai fini dell'esclusione, per l'attività svolta in tali strutture bisogna aver percepito più del 75% del reddito complessivo), occorre riferirsi al solo reddito di lavoro autonomo prodotto dal medico, derivante sia dall'attività professionale esercitata presso la struttura ospedaliera, sia dall'attività esercitata al di fuori di detta struttura.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 18.5.2016 n. 20 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.5.2016 - "Rilevano anche i contratti stipulati nel 2015 per la deduzione IRAP stagionali" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego