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08/04/2016 Il valore accertato da cessione immobiliare dal Registro si trasferisce all’IRPEF S.M.Perego
06/02/2017 Il valore dei beni strumentali condiziona l’accesso al regime forfetario S.M.Perego
22/06/2017 Il versamento del saldo IVA ha date diverse S.M.Perego
14/06/2017 Il visto di conformità a 5 mila euro è solo un falso di bilancio S.M.Perego
22/09/2016 Illegittimo l’accertamento da Studi di Settore nei confronti di un dipendente S.M.Perego
24/07/2019 Immobili commerciali con proroga nel 2019 al via l’opzione alla cedolare secca S.M.Perego
06/10/2015 Immobili delle Casse Edili esclusi da IMU e TASI S.M.Perego
04/11/2015 Impatto contabile del Ddl di stabilità 2016 S.M.Perego
21/10/2015 Impatto immediato per gli omessi versamenti con il D.Lgs. 158/2015 S.M.Perego
12/04/2017 Impianti fotovoltaici ed eolici con percentuali di ammortamento diverse S.M.Perego

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Titolo: Sull’IRAP 2015 alcuni chiarimenti con la Circolare Ministeriale   Data : 19/05/2016
Sull’IRAP 2015 alcuni chiarimenti con la Circolare Ministeriale
Con la circolare 18.5.2016 n. 20, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla L. 208/2015 in materia di IRAP.
Con riferimento all'esclusione da imposta dei contribuenti operanti nel settore agricolo, l'Agenzia delle Entrate, confermando la posizione della relazione ministeriale al Ddl. di stabilità 2016, precisa che l'esclusione dal tributo regionale riguarda le attività agricole per le quali, fino al 2015, si applicava l'aliquota dell'1,9%.
Restano invece soggette ad IRAP, atteso che scontano l'aliquota ordinaria del 3,9%:
- le attività di agriturismo;
- le attività di allevamento, con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari;
- le attività connesse rientranti nell'art. 56-bis del TUIR.
Per quanto riguarda la deduzione parziale del costo dei lavoratori stagionali (ex art. 1 co. 73 della L. 208/2015), si conferma che la misura si applica dal periodo d'imposta in corso all'1.1.2016 (2016, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) e consente, pertanto, di tener conto dei contratti stipulati nel corso del 2015. Inoltre, la circolare 20/2016 ribadisce che, per il calcolo dei 120 giorni di lavoro per due periodi d'imposta, occorre fare riferimento ai giorni effettivi di impiego, computando anche quelli relativi al primo contratto di assunzione.
Infine, per quanto riguarda l'esclusione da IRAP dei medici che hanno sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere, l'Agenzia delle Entrate precisa che, per il computo del limite reddituale (ai fini dell'esclusione, per l'attività svolta in tali strutture bisogna aver percepito più del 75% del reddito complessivo), occorre riferirsi al solo reddito di lavoro autonomo prodotto dal medico, derivante sia dall'attività professionale esercitata presso la struttura ospedaliera, sia dall'attività esercitata al di fuori di detta struttura.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 18.5.2016 n. 20 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.5.2016 - "Rilevano anche i contratti stipulati nel 2015 per la deduzione IRAP stagionali" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego