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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2015 La rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni scade il 30 giugno 2015 S.M.Perego
29/06/2015 Sul Reverse charge è intervenuta Confindustria con nota del 22.6.2015 S.M.Perego
06/07/2015 Rent to buy - Inadempimento dell'inquilino e liberazione dell'immobile S.M.Perego
16/07/2015 La Certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE) si rinnova nuovamente dal 1.10.2015 S.M.Perego
16/07/2015 Il ravvedimento operoso del quadro RW S.M.Perego
16/07/2015 Scade oggi il termine di versamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Cassazione interviene sull’omesso Reverse Charge conseguente a un acquisto intracomunitario S.M.Perego
16/07/2015 La cessione di energia elettrica al GSE spa soggetta alla fattura elettronica dal 20.7.2015 S.M.Perego
16/07/2015 Massofisioterapisti con detraibilità ai fini IRPEF limitata S.M.Perego
16/07/2015 Scade il 31.7.2015 la presentazione del mod. 770 e l’invio telematico delle certificazioni uniche nonostante alcuni dubbi sulla compilazione. S.M.Perego

Records 601 to 610 of 2397
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Titolo: Maxi detrazione sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione   Data : 19/05/2016
Maxi detrazione sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione
In relazione alla detrazione dall'IRPEF del 50% dell'importo dell'IVA pagata nel 2016, per l'acquisto, effettuato sempre nel 2016, di abitazioni di classe energetica A o B, introdotta dal co. 76 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), nella circ. Agenzia Entrate 18.5.2016 n. 20 è stato chiarito che può essere fruita anche dalle persone fisiche che acquistano abitazioni non nuove da imprese che hanno effettuato su queste abitazioni interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. Il chiarimento differisce da quanto stabilito dalla norma che impone che le unità siano "cedute dalle imprese costruttrici delle stesse" ed estende, quindi, l'agevolazione anche alle abitazioni non nuove.
Il bonus spetta anche alle pertinenze dell'abitazione (ad esempio, posto auto o cantina), a patto che l'acquisto avvenga contestualmente a quello dell'unità abitativa e che nell'atto sia evidenziato il vincolo pertinenziale.
Quando si acquista l'unità immobiliare all'interno di un edificio interamente ristrutturato dall'impresa, oltre a questa nuova detrazione sul 50% dell'IVA pagata nel 2016, è possibile beneficiare anche della detrazione IRPEF del 50%, prevista dall'art. 16-bis co. 3 del TUIR, prestando attenzione, tuttavia, al fatto che non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa.
Relativamente alla detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, infine, è stato chiarito che:
- per le spese sostenute per l'acquisto o l'installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o climatizzazione di abitazioni, l'agevolazione spetta anche se questi lavori sono effettuati successivamente o senza interventi di riqualificazione energetica;
- i fornitori che hanno eseguito interventi sulle parti comuni condominiali non sono obbligati ad accettare, in luogo del pagamento, la detrazione che i condomini incapienti vorrebbero cedergli.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego