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Data Titolo Sezione Autore
24/11/2015 I revisori legali al versamento, entro il 31.1.2016, di euro 26,00. S.M.Perego
26/11/2015 I rimborsi spese dei volontari dell'associazione non sempre esclusi da tassazione S.M.Perego
29/09/2016 I rimborsi spese per car sharing sono esclusi dal reddito S.M.Perego
20/04/2016 I rimborsi sulle spese sanitarie entrano nel 730 Precompilato S.M.Perego
28/01/2019 I ritardi nella ricezione della fattura elettronica determinano la detrazione dell’IVA S.M.Perego
26/06/2017 I soci di SNC e SAS che optano per l’IRI determinano l’acconto in forma previsionale S.M.Perego
10/04/2017 I soci subentrano sempre alla società estinta in quanto mantengono la legittimazione processuale S.M.Perego
24/01/2017 I soggetti in regime di vantaggio comunicano eventuali opzioni IVA nell’Unico PF 2017 S.M.Perego
10/06/2016 I super ammortamenti obbligano alla rideterminazione degli acconti 2016 S.M.Perego
29/05/2018 I super e gli iper ammortamenti non rilevano ai fini IRAP e per gli acconti d’imposta S.M.Perego

Records 841 to 850 of 2397
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Titolo: Maxi detrazione sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione   Data : 19/05/2016
Maxi detrazione sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione
In relazione alla detrazione dall'IRPEF del 50% dell'importo dell'IVA pagata nel 2016, per l'acquisto, effettuato sempre nel 2016, di abitazioni di classe energetica A o B, introdotta dal co. 76 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), nella circ. Agenzia Entrate 18.5.2016 n. 20 è stato chiarito che può essere fruita anche dalle persone fisiche che acquistano abitazioni non nuove da imprese che hanno effettuato su queste abitazioni interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. Il chiarimento differisce da quanto stabilito dalla norma che impone che le unità siano "cedute dalle imprese costruttrici delle stesse" ed estende, quindi, l'agevolazione anche alle abitazioni non nuove.
Il bonus spetta anche alle pertinenze dell'abitazione (ad esempio, posto auto o cantina), a patto che l'acquisto avvenga contestualmente a quello dell'unità abitativa e che nell'atto sia evidenziato il vincolo pertinenziale.
Quando si acquista l'unità immobiliare all'interno di un edificio interamente ristrutturato dall'impresa, oltre a questa nuova detrazione sul 50% dell'IVA pagata nel 2016, è possibile beneficiare anche della detrazione IRPEF del 50%, prevista dall'art. 16-bis co. 3 del TUIR, prestando attenzione, tuttavia, al fatto che non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa.
Relativamente alla detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, infine, è stato chiarito che:
- per le spese sostenute per l'acquisto o l'installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o climatizzazione di abitazioni, l'agevolazione spetta anche se questi lavori sono effettuati successivamente o senza interventi di riqualificazione energetica;
- i fornitori che hanno eseguito interventi sulle parti comuni condominiali non sono obbligati ad accettare, in luogo del pagamento, la detrazione che i condomini incapienti vorrebbero cedergli.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego