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10/01/2017 Anche il numero di documento attribuito dal fornitore entra nel nuovo spesometro S.M.Perego
12/01/2017 Differenti soglie per il visto di conformità ai fini IVA S.M.Perego
09/01/2017 Esenti da IRPEF i terreni dei CD e degli IAP S.M.Perego
01/06/2016 Per la perdita dell’agevolazione prima casa ne risponde anche il nuovo acquirente S.M.Perego
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04/04/2018 Pronti gli Studi di Settore – Approvati i correttivi per il 2017 S.M.Perego
30/12/2016 Pubblicate le caratteristiche della trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, per i commercianti al minuto S.M.Perego
30/12/2016 Approvato in data 29.12.2016 il “Decreto Milleproroghe” S.M.Perego
11/01/2017 Nell’assegnazione agevolata di beni ai soci il fabbricato rurale non sempre sconta il reddito dominicale S.M.Perego
16/01/2017 La PEC equivale sempre alla raccomandata S.M.Perego

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Titolo: Esclusi dall’IRAP i medici di base in regime di convenzione   Data : 20/05/2016
Esclusi dall’IRAP i medici di base in regime di convenzione
Con riferimento all'esclusione da IRAP dei contribuenti operanti nel settore agricolo (applicabile dal 2016, con effetto sulla dichiarazione IRAP 2017), l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 18.5.2016 n. 20, ha ribadito che essa riguarda le attività agricole per le quali, fino al 2015, si applicava l'aliquota dell'1,9%.
Restano invece soggette ad IRAP, atteso che scontano l'aliquota ordinaria del 3,9%:
- le attività di agriturismo;
- le attività di allevamento, con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari;
- le attività connesse rientranti nell'art. 56-bis del TUIR.
Per quanto riguarda l'esclusione da IRAP dei medici che hanno sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere, l'Agenzia delle Entrate precisa che, per il computo del limite reddituale (ai fini dell'esclusione, per l'attività svolta in tali strutture bisogna aver percepito più del 75% del reddito complessivo), occorre riferirsi al solo reddito di lavoro autonomo prodotto dal medico, derivante sia dall'attività professionale esercitata presso la struttura ospedaliera, sia dall'attività esercitata al di fuori di detta struttura.
L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio sanitario nazionale. In proposito, l'Autore osserva che è, quindi, esclusa da IRAP l'attività medica svolta avvalendosi di un'autonoma organizzazione, qualora i relativi compensi risultino marginali rispetto a quelli conseguiti presso una struttura ospedaliera (della quale il professionista non è responsabile).
Il nostro studio, precursore nei ricorsi per i medici di base già dall'anno 1992, resta a disposizione per coloro che volessero presentare istanze di rimborso

 

 

Sezione:   Autore : S.M.Perego