Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
25/05/2017 Lo stato di insolvenza può sussistere anche se l’attivo supera il passivo S.M.Perego
25/05/2017 Sanzioni ridotte se si regolarizzano spontaneamente i c.d. “Fabbricati rurali” S.M.Perego
25/05/2017 Anche i fatti successivi alla data di riferimento del bilancio entrano nella responsabilità del revisore S.M.Perego
25/05/2017 Le principali novità della quarta direttiva antiriciclaggio S.M.Perego
25/05/2017 L’INPS rende noti i nuovi interessi di mora S.M.Perego
29/05/2017 Agenzia delle Entrate – Comunicazione dati IVA – Istruzioni chiare per il rigo VP2 S.M.Perego
29/05/2017 INPS - Sospensione dei versamenti contributivi S.M.Perego
29/05/2017 Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale S.M.Perego
29/05/2017 Nessuna agevolazione IMU e TASI per i terreni posseduti dai coadiuvanti agricoli S.M.Perego
29/05/2017 INPS - Nessun congedo straordinario (NASpI) ai parenti o affini entro il terzo grado S.M.Perego

Records 1851 to 1860 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Esclusi dall’IRAP i medici di base in regime di convenzione   Data : 20/05/2016
Esclusi dall’IRAP i medici di base in regime di convenzione
Con riferimento all'esclusione da IRAP dei contribuenti operanti nel settore agricolo (applicabile dal 2016, con effetto sulla dichiarazione IRAP 2017), l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 18.5.2016 n. 20, ha ribadito che essa riguarda le attività agricole per le quali, fino al 2015, si applicava l'aliquota dell'1,9%.
Restano invece soggette ad IRAP, atteso che scontano l'aliquota ordinaria del 3,9%:
- le attività di agriturismo;
- le attività di allevamento, con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari;
- le attività connesse rientranti nell'art. 56-bis del TUIR.
Per quanto riguarda l'esclusione da IRAP dei medici che hanno sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere, l'Agenzia delle Entrate precisa che, per il computo del limite reddituale (ai fini dell'esclusione, per l'attività svolta in tali strutture bisogna aver percepito più del 75% del reddito complessivo), occorre riferirsi al solo reddito di lavoro autonomo prodotto dal medico, derivante sia dall'attività professionale esercitata presso la struttura ospedaliera, sia dall'attività esercitata al di fuori di detta struttura.
L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio sanitario nazionale. In proposito, l'Autore osserva che è, quindi, esclusa da IRAP l'attività medica svolta avvalendosi di un'autonoma organizzazione, qualora i relativi compensi risultino marginali rispetto a quelli conseguiti presso una struttura ospedaliera (della quale il professionista non è responsabile).
Il nostro studio, precursore nei ricorsi per i medici di base già dall'anno 1992, resta a disposizione per coloro che volessero presentare istanze di rimborso

 

 

Sezione:   Autore : S.M.Perego