Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
06/08/2015 Il DURC con un clik – una nuova bufala S.M.Perego
06/08/2015 Essendo quasi finita la campagna sul 730 Precompilato 2015 il Precompilato 2016 ci riserva ulteriori novità S.M.Perego
06/08/2015 INPS -Istanze di dilazione presentate tra l'11 e il 15.7.2015 - Regolarizzazione S.M.Perego
06/08/2015 Autotrasportatori – deduzioni 2014 ancora da definire. S.M.Perego
07/08/2015 Indennità di mobilità - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) - Analisi comparativa - Circolare INPS S.M.Perego
07/08/2015 Autotrasportatori, il Mef rivede le deduzioni forfetarie S.M.Perego
07/08/2015 Rettifica di denunce mensili UniEmens anomale e provvisorie – Messaggio INPS S.M.Perego
31/08/2015 Regime fiscale agevolato per autonomi _ Alcuni chiarimenti S.M.Perego
31/08/2015 Il ricorso al ravvedimento operoso per correggere gli errori commessi dai sostituti d'imposta nell'anno 2014 S.M.Perego
31/08/2015 La correzione del codice attività per gli Studi di settore non è sanzionabile S.M.Perego

Records 341 to 350 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Esclusi dall’IRAP i medici di base in regime di convenzione   Data : 20/05/2016
Esclusi dall’IRAP i medici di base in regime di convenzione
Con riferimento all'esclusione da IRAP dei contribuenti operanti nel settore agricolo (applicabile dal 2016, con effetto sulla dichiarazione IRAP 2017), l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 18.5.2016 n. 20, ha ribadito che essa riguarda le attività agricole per le quali, fino al 2015, si applicava l'aliquota dell'1,9%.
Restano invece soggette ad IRAP, atteso che scontano l'aliquota ordinaria del 3,9%:
- le attività di agriturismo;
- le attività di allevamento, con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari;
- le attività connesse rientranti nell'art. 56-bis del TUIR.
Per quanto riguarda l'esclusione da IRAP dei medici che hanno sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere, l'Agenzia delle Entrate precisa che, per il computo del limite reddituale (ai fini dell'esclusione, per l'attività svolta in tali strutture bisogna aver percepito più del 75% del reddito complessivo), occorre riferirsi al solo reddito di lavoro autonomo prodotto dal medico, derivante sia dall'attività professionale esercitata presso la struttura ospedaliera, sia dall'attività esercitata al di fuori di detta struttura.
L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio sanitario nazionale. In proposito, l'Autore osserva che è, quindi, esclusa da IRAP l'attività medica svolta avvalendosi di un'autonoma organizzazione, qualora i relativi compensi risultino marginali rispetto a quelli conseguiti presso una struttura ospedaliera (della quale il professionista non è responsabile).
Il nostro studio, precursore nei ricorsi per i medici di base già dall'anno 1992, resta a disposizione per coloro che volessero presentare istanze di rimborso

 

 

Sezione:   Autore : S.M.Perego