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Data Titolo Sezione Autore
13/04/2016 L’omessa risoluzione di locazione soggetta a Cedolare Secca è sempre sanzionata S.M.Perego
22/12/2015 L’omesso acconto IVA si sana con il 15% S.M.Perego
17/01/2017 L’omesso versamento di ritenute previdenziali superiore a 10 mila euro configura nuovo reato S.M.Perego
14/10/2016 L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso S.M.Perego
13/01/2017 L’opzione al regime di cassa è sempre soggetto ai calcoli di convenienza S.M.Perego
01/03/2016 L’opzione al regime forfetario è sempre soggetta a calcoli di convenienza S.M.Perego
15/11/2016 L’opzione alla trasmissione telematica dei dati delle fatture comporta un rischio non quantificabile S.M.Perego
11/01/2017 L’ultimo modello INTRASTAT si presenta entro il 25.1.2017 S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
17/06/2016 L’utilizzo dei voucher deve essere pre-comunicato S.M.Perego

Records 1251 to 1260 of 2397
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Titolo: La Cassazione riconosce come fabbricato rurale solo quelli accatastati come D/10   Data : 20/05/2016
La Cassazione riconosce come fabbricato rurale solo quelli accatastati come D/10
Con la Cass. 8862/2016, ultima di decine di pronunce gemelle, è stato ribadito che, ai fini ICI, i fabbricati rurali strumentali sono soltanto le costruzioni classificate nella categoria catastale D/10 ("Fabbricato per funzioni produttive connesse alle attività agricole") (così le Cass. 18565/2009 e 18570/2009).
Secondo i giudici, quindi, la classificazione catastale è decisiva, potendo essere considerati (agli effetti catastali e fiscali) rurali strumentali all’esercizio delle attività agricole soltanto i fabbricati censiti nella citata categoria D/10.
Di conseguenza, non spetta il rimborso dell’ICI versata, per quei fabbricati posseduti e utilizzati da diverse cooperative (cantine sociali, caseifici, latteria sociali), che per le annualità oggetto del contenzioso (anni dal 2000 al 2005), risultavano classificati nelle diverse categorie catastali D/1, D/7 e D/8.
 
Fonte: Cass. 4.5.2016 n. 8862
Sezione:   Autore : S.M.Perego