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Data Titolo Sezione Autore
18/12/2017 Dall’1.1.2018 esteso l’obbligo di assumere personale disabile S.M.Perego
18/12/2017 Dal 2018 i carburanti si pagano con bancomat o carte di credito S.M.Perego
18/12/2017 Dall’1.1.2018 il tasso di interesse legale passa allo 0,3% S.M.Perego
19/12/2017 Confermata la validità del ricorso in formato .doc e non .pdf S.M.Perego
19/12/2017 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione perdono la detrazione IRPEF S.M.Perego
19/12/2017 Non pagano IMU e TASI i proprietari di immobili occupati abusivamente S.M.Perego
20/12/2017 Pubblicato l’elenco delle società e fondazioni destinatari dello split payment S.M.Perego
20/12/2017 Scade il 2.1.2018 il termine per notificare le cartelle di pagamento S.M.Perego
20/12/2017 L’agevolazione prima casa può estendersi anche all’acquisto della terza abitazione S.M.Perego
21/12/2017 INAIL Al via gli incentivi per il miglioramento dei livelli di salute S.M.Perego

Records 1951 to 1960 of 2397
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Titolo: La Cassazione riconosce come fabbricato rurale solo quelli accatastati come D/10   Data : 20/05/2016
La Cassazione riconosce come fabbricato rurale solo quelli accatastati come D/10
Con la Cass. 8862/2016, ultima di decine di pronunce gemelle, è stato ribadito che, ai fini ICI, i fabbricati rurali strumentali sono soltanto le costruzioni classificate nella categoria catastale D/10 ("Fabbricato per funzioni produttive connesse alle attività agricole") (così le Cass. 18565/2009 e 18570/2009).
Secondo i giudici, quindi, la classificazione catastale è decisiva, potendo essere considerati (agli effetti catastali e fiscali) rurali strumentali all’esercizio delle attività agricole soltanto i fabbricati censiti nella citata categoria D/10.
Di conseguenza, non spetta il rimborso dell’ICI versata, per quei fabbricati posseduti e utilizzati da diverse cooperative (cantine sociali, caseifici, latteria sociali), che per le annualità oggetto del contenzioso (anni dal 2000 al 2005), risultavano classificati nelle diverse categorie catastali D/1, D/7 e D/8.
 
Fonte: Cass. 4.5.2016 n. 8862
Sezione:   Autore : S.M.Perego