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Data Titolo Sezione Autore
23/05/2018 Esoneri contributivi per le aziende agricole che hanno subito danni causati da calamità naturali ed eventi eccezionali S.M.Perego
29/05/2018 La cessione di carburanti passa tramite la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
29/05/2018 I super e gli iper ammortamenti non rilevano ai fini IRAP e per gli acconti d’imposta S.M.Perego
29/05/2018 La difesa fitosanitaria rientra nel bonus verde S.M.Perego
29/05/2018 L’invio dati fatture può essere semestrale senza opzioni S.M.Perego
22/05/2018 La comunicazione dei dati delle fatture in scadenza al 31.5.2018 S.M.Perego
31/05/2018 Cessioni di carburanti per imbarcazioni – Dubbi in tema di fatturazione elettronica S.M.Perego
22/05/2018 Definite le modalità di cessione della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
16/07/2018 Ulteriori chiarimenti sui beni finiti di valore significativo S.M.Perego
16/07/2018 Lavoratori autonomi – cessa lo split payment con la P.A. S.M.Perego

Records 2161 to 2170 of 2397
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Titolo: La Cassazione riconosce come fabbricato rurale solo quelli accatastati come D/10   Data : 20/05/2016
La Cassazione riconosce come fabbricato rurale solo quelli accatastati come D/10
Con la Cass. 8862/2016, ultima di decine di pronunce gemelle, è stato ribadito che, ai fini ICI, i fabbricati rurali strumentali sono soltanto le costruzioni classificate nella categoria catastale D/10 ("Fabbricato per funzioni produttive connesse alle attività agricole") (così le Cass. 18565/2009 e 18570/2009).
Secondo i giudici, quindi, la classificazione catastale è decisiva, potendo essere considerati (agli effetti catastali e fiscali) rurali strumentali all’esercizio delle attività agricole soltanto i fabbricati censiti nella citata categoria D/10.
Di conseguenza, non spetta il rimborso dell’ICI versata, per quei fabbricati posseduti e utilizzati da diverse cooperative (cantine sociali, caseifici, latteria sociali), che per le annualità oggetto del contenzioso (anni dal 2000 al 2005), risultavano classificati nelle diverse categorie catastali D/1, D/7 e D/8.
 
Fonte: Cass. 4.5.2016 n. 8862
Sezione:   Autore : S.M.Perego