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Data Titolo Sezione Autore
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la presentazione della domanda per la rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi S.M.Perego
30/05/2019 Scade il 17.6.2019 l’acconto IMU e TASI S.M.Perego
14/05/2019 CAF e intermediari alle prese degli scontrini per gli acquisti di farmaci ad uso veterinario senza alcuna specifica S.M.Perego
31/05/2019 Non č ancora disponibile l’accordo al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/06/2019 Ancora modifiche ai modelli di dichiarazione – Intermediari senza pace S.M.Perego
10/06/2019 Novitŕ dall’INPS sul "bonus bebč" S.M.Perego
10/06/2019 Parte la richiesta dei dati utili all’applicazione ISA S.M.Perego
10/06/2019 Proroga dei versamenti in scadenza all'1.7.2019 per mancanza dei software S.M.Perego
10/06/2019 Per coloro che hanno optato per il regime forfetario dall’1.1.2019 non sono dovuti acconti S.M.Perego
10/06/2019 Per gli immobili locati a canone concordato IMU e TASI ridotta al 75% S.M.Perego

Records 2211 to 2220 of 2397
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Titolo: La Cassazione riconosce come fabbricato rurale solo quelli accatastati come D/10   Data : 20/05/2016
La Cassazione riconosce come fabbricato rurale solo quelli accatastati come D/10
Con la Cass. 8862/2016, ultima di decine di pronunce gemelle, è stato ribadito che, ai fini ICI, i fabbricati rurali strumentali sono soltanto le costruzioni classificate nella categoria catastale D/10 ("Fabbricato per funzioni produttive connesse alle attività agricole") (così le Cass. 18565/2009 e 18570/2009).
Secondo i giudici, quindi, la classificazione catastale è decisiva, potendo essere considerati (agli effetti catastali e fiscali) rurali strumentali all’esercizio delle attività agricole soltanto i fabbricati censiti nella citata categoria D/10.
Di conseguenza, non spetta il rimborso dell’ICI versata, per quei fabbricati posseduti e utilizzati da diverse cooperative (cantine sociali, caseifici, latteria sociali), che per le annualità oggetto del contenzioso (anni dal 2000 al 2005), risultavano classificati nelle diverse categorie catastali D/1, D/7 e D/8.
 
Fonte: Cass. 4.5.2016 n. 8862
Sezione:   Autore : S.M.Perego