Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
11/03/2016 Il saldo IVA 2015 entro il 16.3.2016 S.M.Perego
27/06/2016 Il saldo IVA con Unico è soggetto agli interessi tenendo conto della proroga dei versamenti S.M.Perego
05/07/2016 Il Senato esenta dai tributi gli immobili posseduti dalla Santa Sede S.M.Perego
27/05/2016 Il Senato ha approvato il Trust agevolato a favore di persone con disabilità gravi S.M.Perego
12/01/2017 Il sequestro di dati sensibili è soggetto al segreto professionale S.M.Perego
21/07/2016 Il sequestro per equivalente si applica solo in via sussidiaria S.M.Perego
02/11/2015 Il Servizio sanitario Nazionale sempre escluso dall’IVA S.M.Perego
16/03/2018 Il sisma bonus non sempre si può applicare S.M.Perego
06/09/2016 IL SISTEMA TRIBUTARIO SECONDO LA COSTITUZIONE ITALIANA S.M.Perego
02/05/2018 Il software Gerico 2018 è on line S.M.Perego

Records 941 to 950 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La Cassazione riconosce come fabbricato rurale solo quelli accatastati come D/10   Data : 20/05/2016
La Cassazione riconosce come fabbricato rurale solo quelli accatastati come D/10
Con la Cass. 8862/2016, ultima di decine di pronunce gemelle, è stato ribadito che, ai fini ICI, i fabbricati rurali strumentali sono soltanto le costruzioni classificate nella categoria catastale D/10 ("Fabbricato per funzioni produttive connesse alle attività agricole") (così le Cass. 18565/2009 e 18570/2009).
Secondo i giudici, quindi, la classificazione catastale è decisiva, potendo essere considerati (agli effetti catastali e fiscali) rurali strumentali all’esercizio delle attività agricole soltanto i fabbricati censiti nella citata categoria D/10.
Di conseguenza, non spetta il rimborso dell’ICI versata, per quei fabbricati posseduti e utilizzati da diverse cooperative (cantine sociali, caseifici, latteria sociali), che per le annualità oggetto del contenzioso (anni dal 2000 al 2005), risultavano classificati nelle diverse categorie catastali D/1, D/7 e D/8.
 
Fonte: Cass. 4.5.2016 n. 8862
Sezione:   Autore : S.M.Perego