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16/03/2018 Scade oggi il saldo IVA ma è possibile differirlo o rateizzarlo S.M.Perego
16/03/2018 Anche ingegnieri, architetti e geometri autorizzati alle trasmissioni telematiche per i contribuenti S.M.Perego
16/03/2018 Il sisma bonus non sempre si può applicare S.M.Perego
16/03/2018 Il nuovo Spesometro si fa semestralmente senza opzioni S.M.Perego
16/03/2018 In vigore il nuovo modello telematico per le dichiarazioni di successione S.M.Perego
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26/03/2018 INPS chiarimenti in merito all’assegno di natalità (c.d. "bonus bebè") S.M.Perego
03/04/2018 Partono le domande del contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia S.M.Perego
29/03/2018 Pronto il software di controllo dello “Spesometro” che scade il 6.4.2018 S.M.Perego
27/03/2018 Privacy – Alcuni chiarimenti sulla figura dell’RPD S.M.Perego

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Titolo: Nessun obbligo per i fornitori dei condomini di accettare l’incapienza dei condòmini   Data : 20/05/2016
Nessun obbligo per i fornitori dei condomini di accettare l’incapienza dei condòmini
Nel capitolo I della circ. 18.5.2016 n. 20, l'Agenzia delle Entrate fornisce un esame delle novità introdotte dalla L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) in materia di agevolazioni per gli immobili.
In particolare, in relazione alla detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, è stato chiarito che:
- i fornitori che hanno eseguito interventi sulle parti comuni condominiali non sono obbligati ad accettare, in luogo del pagamento, la detrazione che i condomini incapienti vorrebbero cedere loro;
- per le spese sostenute per l'acquisto o l'installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o climatizzazione di abitazioni, l'agevolazione spetta anche se questi lavori sono effettuati successivamente o senza interventi di riqualificazione energetica e l'agevolazione è calcolata nella misura del 65% delle spese sostenute (senza alcun limite);
- l'agevolazione si estende agli interventi riguardanti gli immobili "patrimoniali" concessi in locazione, di proprietà degli IACP, comunque denominati, a condizione che siano adibiti a edilizia residenziale pubblica.
Relativamente alla detrazione IRPEF del 50% dell'IVA per l'acquisto di immobili introdotta dal co. 56 dell'art. 1 della L. 208/2015, inoltre, è precisato che:
- si applica a tutte le cessioni di unità immobiliari di tipo abitativo (con le caratteristiche richieste) soggette a IVA, quindi anche agli acquisti dalle imprese di ripristino o ristrutturatrici che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di recupero di cui alle lett. c), d) e f) dell'art. 3 co. 1 del DPR 380/2001;
- si estende all'acquisto delle pertinenze dell'unità abitativa, a condizione che l'acquisto di entrambe (abitazione e pertinenze) avvenga contestualmente e che nel rogito sia evidenziato il vincolo pertinenziale;
- è cumulabile con la detrazione IRPEF prevista dall'art. 16-bis co. 3 del TUIR che riguarda l'acquisto di un'unità immobiliare residenziale compresa in un edificio interamente ristrutturato dall'impresa.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 18.5.2016 n. 20 - Circolare Agenzia Entrate 8.4.2016 n. 12 - Il Quotidiano del Commercialista del 20.5.2016 - "Bonus del 65% per i sistemi di controllo a distanza senza limite" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego