Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
20/10/2016 Al via l’inasprimento del monitoraggio fiscale internazionale S.M.Perego
21/10/2016 Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario S.M.Perego
21/10/2016 Pronta la proroga dei super ammortamenti ma per le autovetture ne restano esclusi i professionisti S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
21/10/2016 Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA S.M.Perego
24/10/2016 Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D” S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
18/10/2016 In G.U. le regole sul credito per le bonifiche da amianto S.M.Perego
11/10/2016 La Cassazione si pronuncia sulla possibile dichiarazione infedele Stefano M. Perego
06/10/2016 Pertinenze e aree pertinenziali escluse da ICI anche senza dichiarazione S.M.Perego

Records 1421 to 1430 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Nessun obbligo per i fornitori dei condomini di accettare l’incapienza dei condòmini   Data : 20/05/2016
Nessun obbligo per i fornitori dei condomini di accettare l’incapienza dei condòmini
Nel capitolo I della circ. 18.5.2016 n. 20, l'Agenzia delle Entrate fornisce un esame delle novità introdotte dalla L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) in materia di agevolazioni per gli immobili.
In particolare, in relazione alla detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, è stato chiarito che:
- i fornitori che hanno eseguito interventi sulle parti comuni condominiali non sono obbligati ad accettare, in luogo del pagamento, la detrazione che i condomini incapienti vorrebbero cedere loro;
- per le spese sostenute per l'acquisto o l'installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o climatizzazione di abitazioni, l'agevolazione spetta anche se questi lavori sono effettuati successivamente o senza interventi di riqualificazione energetica e l'agevolazione è calcolata nella misura del 65% delle spese sostenute (senza alcun limite);
- l'agevolazione si estende agli interventi riguardanti gli immobili "patrimoniali" concessi in locazione, di proprietà degli IACP, comunque denominati, a condizione che siano adibiti a edilizia residenziale pubblica.
Relativamente alla detrazione IRPEF del 50% dell'IVA per l'acquisto di immobili introdotta dal co. 56 dell'art. 1 della L. 208/2015, inoltre, è precisato che:
- si applica a tutte le cessioni di unità immobiliari di tipo abitativo (con le caratteristiche richieste) soggette a IVA, quindi anche agli acquisti dalle imprese di ripristino o ristrutturatrici che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di recupero di cui alle lett. c), d) e f) dell'art. 3 co. 1 del DPR 380/2001;
- si estende all'acquisto delle pertinenze dell'unità abitativa, a condizione che l'acquisto di entrambe (abitazione e pertinenze) avvenga contestualmente e che nel rogito sia evidenziato il vincolo pertinenziale;
- è cumulabile con la detrazione IRPEF prevista dall'art. 16-bis co. 3 del TUIR che riguarda l'acquisto di un'unità immobiliare residenziale compresa in un edificio interamente ristrutturato dall'impresa.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 18.5.2016 n. 20 - Circolare Agenzia Entrate 8.4.2016 n. 12 - Il Quotidiano del Commercialista del 20.5.2016 - "Bonus del 65% per i sistemi di controllo a distanza senza limite" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego