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Data Titolo Sezione Autore
10/04/2017 Una nuova Circolare su iper-ammortamenti S.M.Perego
12/04/2017 Sufficiente la sottofatturazione perché si configuri l’autoriciclaggio S.M.Perego
30/01/2017 Con distinti provvedimenti definite le trasmissioni dei dati utili per le precompilate S.M.Perego
20/01/2017 La cessione di terreni edificabili da parte di imprenditori agricoli resta soggetta ad imposta di Registro S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
20/01/2017 INPS nuova gestione del flusso UniEmens S.M.Perego
23/01/2017 Bonifici di ristrutturazione possibili anche tramite i c.d. Istituti di pagamento S.M.Perego
23/01/2017 Semplificati gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico nel bilancio abbreviato S.M.Perego
23/01/2017 Per le imprese minori nel principio di cassa rileva la data di registrazione – Possibile differire le fatture di dicembre S.M.Perego
23/01/2017 In assenza dell’abitabilità compete una riduzione ICI/IMU per i nuovi fabbricati S.M.Perego

Records 1141 to 1150 of 2397
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Titolo: Il maxi ammortamento si applica anche ai contribuenti minimi   Data : 23/05/2016
Il maxi ammortamento si applica anche ai contribuenti minimi
I soggetti che hanno applicato nel 2015 il regime di vantaggio di cui al DL 98/2011 possono beneficiare della misura agevolativa dei c.d. "super-ammortamenti" nel quadro LM di UNICO 2016 PF. In particolare, al rigo LM5 è stato inserito un apposito campo in cui indicare, separatamente dal costo originario del bene, la maggiorazione del 40%. Le istruzioni al rigo LM42 sottolineano, inoltre, che, per il calcolo degli acconti 2016, non va tenuto conto dell'importo della maggiorazione applicata.
In applicazione del principio di cassa per la determinazione del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, la deduzione del costo per il bene agevolato avviene nel periodo d'imposta del pagamento, in misura integrale, oppure ridotta al 50% per i beni ad uso promiscuo.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego