Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
25/10/2016 Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia S.M.Perego
21/10/2016 Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA S.M.Perego
24/10/2016 Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D” S.M.Perego
24/10/2016 Dal 1.1.2017 la fattura elettronica passa dall’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
24/10/2016 Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso S.M.Perego
24/10/2016 INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU) S.M.Perego
25/10/2016 L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale S.M.Perego
25/10/2016 Nonostante la soppressione di Equitalia si continueranno a pagare gli aggi di riscossione S.M.Perego
25/10/2016 Dall’Agenzia delle Entrate altre 60 mila lettere per omesse/infedeli dichiarazioni dei canoni di locazione S.M.Perego
21/10/2016 Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario S.M.Perego

Records 2011 to 2020 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Il maxi ammortamento si applica anche ai contribuenti minimi   Data : 23/05/2016
Il maxi ammortamento si applica anche ai contribuenti minimi
I soggetti che hanno applicato nel 2015 il regime di vantaggio di cui al DL 98/2011 possono beneficiare della misura agevolativa dei c.d. "super-ammortamenti" nel quadro LM di UNICO 2016 PF. In particolare, al rigo LM5 è stato inserito un apposito campo in cui indicare, separatamente dal costo originario del bene, la maggiorazione del 40%. Le istruzioni al rigo LM42 sottolineano, inoltre, che, per il calcolo degli acconti 2016, non va tenuto conto dell'importo della maggiorazione applicata.
In applicazione del principio di cassa per la determinazione del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, la deduzione del costo per il bene agevolato avviene nel periodo d'imposta del pagamento, in misura integrale, oppure ridotta al 50% per i beni ad uso promiscuo.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego