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15/03/2016 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sconta la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA versata S.M.Perego
15/03/2016 Oneri detraibili – spese scolastiche S.M.Perego
17/03/2016 In arrivo le istruzioni per la cessione del credito IRPEF dei condòmini ai fornitori S.M.Perego
17/03/2016 I primi chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
17/03/2016 L’agevolazione “Prima casa” non si perde con l’accordo di separazione S.M.Perego
21/03/2016 Alcune spese scolastiche escluse dagli oneri detraibili S.M.Perego
21/03/2016 Quale interpello applicare? S.M.Perego
21/03/2016 Alcuni chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
21/03/2016 Dal 2016 i professionisti esclusi dagli studi di settore S.M.Perego
21/03/2016 La comunicazione per le operazioni con paesi black list separate dallo spesometro S.M.Perego

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Titolo: Il maxi ammortamento si applica anche ai contribuenti minimi   Data : 23/05/2016
Il maxi ammortamento si applica anche ai contribuenti minimi
I soggetti che hanno applicato nel 2015 il regime di vantaggio di cui al DL 98/2011 possono beneficiare della misura agevolativa dei c.d. "super-ammortamenti" nel quadro LM di UNICO 2016 PF. In particolare, al rigo LM5 è stato inserito un apposito campo in cui indicare, separatamente dal costo originario del bene, la maggiorazione del 40%. Le istruzioni al rigo LM42 sottolineano, inoltre, che, per il calcolo degli acconti 2016, non va tenuto conto dell'importo della maggiorazione applicata.
In applicazione del principio di cassa per la determinazione del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, la deduzione del costo per il bene agevolato avviene nel periodo d'imposta del pagamento, in misura integrale, oppure ridotta al 50% per i beni ad uso promiscuo.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego