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16/05/2016 Le unioni civili comportano il diritto alla detrazione per il coniuge a carico S.M.Perego
09/05/2016 Le unità immobiliari contigue e autonome possono scontare i benefici della c.d. “Prima casa” S.M.Perego
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24/11/2011 Legge di stabilità 2012 news S.M.Perego
14/10/2015 Legittima la convocazione dell’assemblea tramite PEC S.M.Perego
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17/03/2017 Legittimo il limite di 700 mila euro per la compensazione dei crediti IVA S.M.Perego
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Titolo: Il 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali è sempre deducibile   Data : 23/05/2016
Il 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali è sempre deducibile
L'art. 1 co. 715-716 della L. 27.12.2013 n. 147 ha previsto, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013, la deducibilità parziale dell'IMU relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito d'impresa (e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni) nella misura del 20%, percentuale elevata al 30% per l'esercizio in corso al 31.12.2013.
La circ. Agenzia delle Entrate 14.5.2014 n. 10 ha chiarito che, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, la previsione in base alla quale la deducibilità dell'IMU decorre dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013 deve essere coordinata con quanto previsto dal secondo periodo del co. 1 dell'art. 99 del TUIR, ai sensi del quale "le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento". Ne risulta che, per tali soggetti, l'IMU di competenza di un periodo di imposta costituisce un costo deducibile a condizione che l'imposta sia, in tale periodo, versata dal contribuente.
Fonte: Risposte Agenzia Entrate a Telefisco 30.1.2014 - Il Quotidiano del Commercialista del 23.5.2016 - "IMU deducibile su qualunque immobile strumentale" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego