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Data Titolo Sezione Autore
01/06/2016 Gli studi di settore predisposti per l’anno 2015 contengono nuovi correttivi S.M.Perego
01/06/2016 I campi da golf devono essere accatastati nella cat. D/6 S.M.Perego
03/06/2016 Accertamenti da studi di settore nulli sul presunto consumo di caffe S.M.Perego
17/06/2016 Pubblicata in G.U. la proroga di Unico e IRAP 2016 S.M.Perego
01/07/2016 Anche la sola attività occasionale svolta nel comune consente l’acquisto agevolato dell’immobile S.M.Perego
20/06/2016 La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego
20/06/2016 Dall'1.1.2016 un nuovo criterio di valutazione degli immobili c.d. “P.I.V.” S.M.Perego
20/06/2016 Esclusi dalle agevolazioni gli immobili sottoposti a "prescrizioni di tutela indiretta" S.M.Perego
06/06/2016 Riconosciuta alle società immobiliari l'agevolazione sulla riqualificazione energetica S.M.Perego

Records 1691 to 1700 of 2397
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Titolo: Il 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali è sempre deducibile   Data : 23/05/2016
Il 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali è sempre deducibile
L'art. 1 co. 715-716 della L. 27.12.2013 n. 147 ha previsto, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013, la deducibilità parziale dell'IMU relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito d'impresa (e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni) nella misura del 20%, percentuale elevata al 30% per l'esercizio in corso al 31.12.2013.
La circ. Agenzia delle Entrate 14.5.2014 n. 10 ha chiarito che, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, la previsione in base alla quale la deducibilità dell'IMU decorre dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013 deve essere coordinata con quanto previsto dal secondo periodo del co. 1 dell'art. 99 del TUIR, ai sensi del quale "le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento". Ne risulta che, per tali soggetti, l'IMU di competenza di un periodo di imposta costituisce un costo deducibile a condizione che l'imposta sia, in tale periodo, versata dal contribuente.
Fonte: Risposte Agenzia Entrate a Telefisco 30.1.2014 - Il Quotidiano del Commercialista del 23.5.2016 - "IMU deducibile su qualunque immobile strumentale" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego