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16/03/2018 Un professionista che possiede più studi professionali paga l’IRAP S.M.Perego
04/04/2016 Un’analisi sui nuovi interpelli S.M.Perego
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06/04/2017 Un’unica scadenza per la conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
13/03/2017 Una differenza inventariale giustifica sempre la presunzione di cessione e l’accertamento S.M.Perego
10/04/2017 Una nuova Circolare su iper-ammortamenti S.M.Perego
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04/05/2017 Una stretta all’aliquota Iva per la cessione di piante aromatiche S.M.Perego

Records 2371 to 2380 of 2397
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Titolo: Il 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali è sempre deducibile   Data : 23/05/2016
Il 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali è sempre deducibile
L'art. 1 co. 715-716 della L. 27.12.2013 n. 147 ha previsto, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013, la deducibilità parziale dell'IMU relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito d'impresa (e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni) nella misura del 20%, percentuale elevata al 30% per l'esercizio in corso al 31.12.2013.
La circ. Agenzia delle Entrate 14.5.2014 n. 10 ha chiarito che, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, la previsione in base alla quale la deducibilità dell'IMU decorre dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013 deve essere coordinata con quanto previsto dal secondo periodo del co. 1 dell'art. 99 del TUIR, ai sensi del quale "le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento". Ne risulta che, per tali soggetti, l'IMU di competenza di un periodo di imposta costituisce un costo deducibile a condizione che l'imposta sia, in tale periodo, versata dal contribuente.
Fonte: Risposte Agenzia Entrate a Telefisco 30.1.2014 - Il Quotidiano del Commercialista del 23.5.2016 - "IMU deducibile su qualunque immobile strumentale" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego