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Data Titolo Sezione Autore
18/10/2016 Due differenti uffici doganali competenti per il rilascio delle autorizzazioni per i regimi speciali S.M.Perego
18/10/2016 Entro il 31.10.2016 la comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti S.M.Perego
13/10/2016 Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP S.M.Perego
19/10/2016 Le istanze sui crediti d'imposta per l'e-commerce di prodotti agricoli si presentano dal 20.2.2017 S.M.Perego
13/10/2016 La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni S.M.Perego
19/10/2016 Esclusa la sanzione penale per l’intermediazione illecita di manodopera S.M.Perego
20/10/2016 Nel redditometro anche le presunzioni di donazione S.M.Perego
20/10/2016 In attesa del decreto di espropriazione il proprietario è sempre tenuto al pagamento dell’ICI - IMU e TASI S.M.Perego
20/10/2016 Esenti da imposta di registro e bollo le assegnazioni immobiliari all’ex coniuge S.M.Perego
20/10/2016 Al via l’inasprimento del monitoraggio fiscale internazionale S.M.Perego

Records 1411 to 1420 of 2397
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Titolo: Conviene sempre la tenuta della contabilità per i forfetari e per i contribuenti minimi   Data : 24/05/2016
Conviene sempre la tenuta della contabilità per i forfetari e per i contribuenti minimi
La disapplicazione del regime forfetario, a seguito di accertamento definitivo che dimostri l'assenza dei presupposti applicativi originari, decorre dall'anno successivo a quello cui è riferita la violazione. Tale eventualità determina numerose problematiche in quanto il contribuente dovrebbe effettuare tutti gli adempimenti omessi negli anni in cui il regime è stato illegittimamente applicato.
Ai fini reddituali, ad esempio, dovrebbe essere rideterminato secondo le regole ordinarie il reddito d'impresa o di lavoro autonomo. A tal fine, l'Autore ritiene ragionevole l'utilizzo da parte dell'ufficio di un accertamento fondato su presunzioni fiscali qualificate, con il riconoscimento in deduzione dai ricavi accertati, ancorché non contabilizzati, di tutti i costi documentati.
Con l'accertamento della decadenza, per gli imprenditori torneranno ad essere operativi i presupposti di soggettività passiva IRAP (analogo problema non sussiste per i professionisti non organizzati o marginali).
Sotto il profilo IVA, per le operazioni effettuate dovrà essere applicata l'imposta, oppure, alternativamente, dovrà procedersi allo scorporo dal corrispettivo indicato in fattura, mentre non è chiaro se per le operazioni passive documentate con fattura sia riconoscibile la detrazione dell'imposta assolta anche in assenza di una liquidazione formale da parte del contribuente.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 24.5.2016 - "Rebus accertamento per i contribuenti forfetari" - Zappi
Sezione:   Autore : S.M.Perego