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09/11/2015 Esteso il Reverse Charge a pc, laptop, tablet e consol da gioco S.M.Perego
09/11/2015 Omesso Reverse Charge con sanzioni leggere S.M.Perego
10/11/2015 Chiarimenti dal Min. Lavoro sulla CIGS S.M.Perego
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10/11/2015 Decaduti i dirigenti dell’Agenzia delle Entrate ma non gli atti impositivi S.M.Perego
10/11/2015 EQUITALIA-Nuovi modelli di rateizzazione per i contribuenti a partire dal 9 Novembre 2015 S.M.Perego
11/11/2015 Nelle visure catastali anche i metri quadri catastali ai fini TARI S.M.Perego
11/11/2015 Entro il 30.11.2015 IRAP con il metodo previsionale S.M.Perego
11/11/2015 Il Reverse Charge trova il cumulo giuridico S.M.Perego
11/11/2015 Si allarga la “Nota Integrativa” S.M.Perego

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Titolo: Conviene sempre la tenuta della contabilità per i forfetari e per i contribuenti minimi   Data : 24/05/2016
Conviene sempre la tenuta della contabilità per i forfetari e per i contribuenti minimi
La disapplicazione del regime forfetario, a seguito di accertamento definitivo che dimostri l'assenza dei presupposti applicativi originari, decorre dall'anno successivo a quello cui è riferita la violazione. Tale eventualità determina numerose problematiche in quanto il contribuente dovrebbe effettuare tutti gli adempimenti omessi negli anni in cui il regime è stato illegittimamente applicato.
Ai fini reddituali, ad esempio, dovrebbe essere rideterminato secondo le regole ordinarie il reddito d'impresa o di lavoro autonomo. A tal fine, l'Autore ritiene ragionevole l'utilizzo da parte dell'ufficio di un accertamento fondato su presunzioni fiscali qualificate, con il riconoscimento in deduzione dai ricavi accertati, ancorché non contabilizzati, di tutti i costi documentati.
Con l'accertamento della decadenza, per gli imprenditori torneranno ad essere operativi i presupposti di soggettività passiva IRAP (analogo problema non sussiste per i professionisti non organizzati o marginali).
Sotto il profilo IVA, per le operazioni effettuate dovrà essere applicata l'imposta, oppure, alternativamente, dovrà procedersi allo scorporo dal corrispettivo indicato in fattura, mentre non è chiaro se per le operazioni passive documentate con fattura sia riconoscibile la detrazione dell'imposta assolta anche in assenza di una liquidazione formale da parte del contribuente.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 24.5.2016 - "Rebus accertamento per i contribuenti forfetari" - Zappi
Sezione:   Autore : S.M.Perego