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Data Titolo Sezione Autore
18/07/2016 Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente S.M.Perego
18/07/2016 Avanzata la richiesta di proroga alla presentazione del Mod. 770/2016 S.M.Perego
18/07/2016 Alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali la nuova aliquota IVA del 5% S.M.Perego
30/06/2016 Le revisioni catastali devono sempre essere giustificate S.M.Perego
21/07/2016 Possibile l’istanza di rimborso se in Unico non è stata riportata la detassazione ambientale S.M.Perego
22/07/2016 Il bonus formazione per gli autotrasportatori è credito compensabile S.M.Perego
22/07/2016 Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare S.M.Perego
22/07/2016 Inviate alla Commissione UE le regole per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
22/07/2016 Scade oggi l’invio del Mod. 730 sul canale “Fisconline” S.M.Perego
21/07/2016 Il sequestro per equivalente si applica solo in via sussidiaria S.M.Perego

Records 1721 to 1730 of 2397
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Titolo: Conviene sempre la tenuta della contabilità per i forfetari e per i contribuenti minimi   Data : 24/05/2016
Conviene sempre la tenuta della contabilità per i forfetari e per i contribuenti minimi
La disapplicazione del regime forfetario, a seguito di accertamento definitivo che dimostri l'assenza dei presupposti applicativi originari, decorre dall'anno successivo a quello cui è riferita la violazione. Tale eventualità determina numerose problematiche in quanto il contribuente dovrebbe effettuare tutti gli adempimenti omessi negli anni in cui il regime è stato illegittimamente applicato.
Ai fini reddituali, ad esempio, dovrebbe essere rideterminato secondo le regole ordinarie il reddito d'impresa o di lavoro autonomo. A tal fine, l'Autore ritiene ragionevole l'utilizzo da parte dell'ufficio di un accertamento fondato su presunzioni fiscali qualificate, con il riconoscimento in deduzione dai ricavi accertati, ancorché non contabilizzati, di tutti i costi documentati.
Con l'accertamento della decadenza, per gli imprenditori torneranno ad essere operativi i presupposti di soggettività passiva IRAP (analogo problema non sussiste per i professionisti non organizzati o marginali).
Sotto il profilo IVA, per le operazioni effettuate dovrà essere applicata l'imposta, oppure, alternativamente, dovrà procedersi allo scorporo dal corrispettivo indicato in fattura, mentre non è chiaro se per le operazioni passive documentate con fattura sia riconoscibile la detrazione dell'imposta assolta anche in assenza di una liquidazione formale da parte del contribuente.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 24.5.2016 - "Rebus accertamento per i contribuenti forfetari" - Zappi
Sezione:   Autore : S.M.Perego