Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
20/05/2016
20/05/2016 La Cassazione riconosce come fabbricato rurale solo quelli accatastati come D/10 S.M.Perego
20/05/2016 Nessun obbligo per i fornitori dei condomini di accettare l’incapienza dei condòmini S.M.Perego
20/05/2016 I CAF sono sempre soggetti al pagamento di sanzioni ed imposte S.M.Perego
23/05/2016 Disponibile il codice tributo per i compensi corrisposti ad avvocati per negoziazione assistita e ad arbitri S.M.Perego
23/05/2016 Nel mese di giugno l’Agenzia delle Entrate chiederà chiarimenti a 220 mila contribuenti sui redditi 2013 S.M.Perego
23/05/2016 Il maxi ammortamento si applica anche ai contribuenti minimi S.M.Perego
18/05/2016 IVIE e IVAFE entrano nel quadro RW 2016 S.M.Perego
06/05/2016 Sull’indennità di disoccupazione interviene l’INPS con la circ. 74 S.M.Perego
02/05/2016 Bonus per il quarto figlio ex L. 190/2014 - Istruzioni INPS S.M.Perego

Records 371 to 380 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Conviene sempre la tenuta della contabilità per i forfetari e per i contribuenti minimi   Data : 24/05/2016
Conviene sempre la tenuta della contabilità per i forfetari e per i contribuenti minimi
La disapplicazione del regime forfetario, a seguito di accertamento definitivo che dimostri l'assenza dei presupposti applicativi originari, decorre dall'anno successivo a quello cui è riferita la violazione. Tale eventualità determina numerose problematiche in quanto il contribuente dovrebbe effettuare tutti gli adempimenti omessi negli anni in cui il regime è stato illegittimamente applicato.
Ai fini reddituali, ad esempio, dovrebbe essere rideterminato secondo le regole ordinarie il reddito d'impresa o di lavoro autonomo. A tal fine, l'Autore ritiene ragionevole l'utilizzo da parte dell'ufficio di un accertamento fondato su presunzioni fiscali qualificate, con il riconoscimento in deduzione dai ricavi accertati, ancorché non contabilizzati, di tutti i costi documentati.
Con l'accertamento della decadenza, per gli imprenditori torneranno ad essere operativi i presupposti di soggettività passiva IRAP (analogo problema non sussiste per i professionisti non organizzati o marginali).
Sotto il profilo IVA, per le operazioni effettuate dovrà essere applicata l'imposta, oppure, alternativamente, dovrà procedersi allo scorporo dal corrispettivo indicato in fattura, mentre non è chiaro se per le operazioni passive documentate con fattura sia riconoscibile la detrazione dell'imposta assolta anche in assenza di una liquidazione formale da parte del contribuente.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 24.5.2016 - "Rebus accertamento per i contribuenti forfetari" - Zappi
Sezione:   Autore : S.M.Perego