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Data Titolo Sezione Autore
24/11/2015 I revisori legali al versamento, entro il 31.1.2016, di euro 26,00. S.M.Perego
26/11/2015 I rimborsi spese dei volontari dell'associazione non sempre esclusi da tassazione S.M.Perego
29/09/2016 I rimborsi spese per car sharing sono esclusi dal reddito S.M.Perego
20/04/2016 I rimborsi sulle spese sanitarie entrano nel 730 Precompilato S.M.Perego
28/01/2019 I ritardi nella ricezione della fattura elettronica determinano la detrazione dell’IVA S.M.Perego
26/06/2017 I soci di SNC e SAS che optano per l’IRI determinano l’acconto in forma previsionale S.M.Perego
10/04/2017 I soci subentrano sempre alla società estinta in quanto mantengono la legittimazione processuale S.M.Perego
24/01/2017 I soggetti in regime di vantaggio comunicano eventuali opzioni IVA nell’Unico PF 2017 S.M.Perego
10/06/2016 I super ammortamenti obbligano alla rideterminazione degli acconti 2016 S.M.Perego
29/05/2018 I super e gli iper ammortamenti non rilevano ai fini IRAP e per gli acconti d’imposta S.M.Perego

Records 841 to 850 of 2397
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Titolo: Conviene sempre la tenuta della contabilità per i forfetari e per i contribuenti minimi   Data : 24/05/2016
Conviene sempre la tenuta della contabilità per i forfetari e per i contribuenti minimi
La disapplicazione del regime forfetario, a seguito di accertamento definitivo che dimostri l'assenza dei presupposti applicativi originari, decorre dall'anno successivo a quello cui è riferita la violazione. Tale eventualità determina numerose problematiche in quanto il contribuente dovrebbe effettuare tutti gli adempimenti omessi negli anni in cui il regime è stato illegittimamente applicato.
Ai fini reddituali, ad esempio, dovrebbe essere rideterminato secondo le regole ordinarie il reddito d'impresa o di lavoro autonomo. A tal fine, l'Autore ritiene ragionevole l'utilizzo da parte dell'ufficio di un accertamento fondato su presunzioni fiscali qualificate, con il riconoscimento in deduzione dai ricavi accertati, ancorché non contabilizzati, di tutti i costi documentati.
Con l'accertamento della decadenza, per gli imprenditori torneranno ad essere operativi i presupposti di soggettività passiva IRAP (analogo problema non sussiste per i professionisti non organizzati o marginali).
Sotto il profilo IVA, per le operazioni effettuate dovrà essere applicata l'imposta, oppure, alternativamente, dovrà procedersi allo scorporo dal corrispettivo indicato in fattura, mentre non è chiaro se per le operazioni passive documentate con fattura sia riconoscibile la detrazione dell'imposta assolta anche in assenza di una liquidazione formale da parte del contribuente.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 24.5.2016 - "Rebus accertamento per i contribuenti forfetari" - Zappi
Sezione:   Autore : S.M.Perego