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27/06/2017 Scade il 30 giugno il pagamento dei debiti da 730 senza sostituto S.M.Perego
27/06/2017 Dall’1.7.2017 nuove disposizioni in materia di split payment S.M.Perego
27/06/2017 Dall’INPS le istruzioni per la compilazione del quadro RR S.M.Perego
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30/06/2017 Pubblicati gli elenchi delle P.A. e delle società interessate allo Split payment S.M.Perego
30/06/2017 Indennità DIS-COLL introdotte dal Jobs Act autonomi in vigore dall’1.7.2017 S.M.Perego
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Records 1911 to 1920 of 2397
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Titolo: Anche i terreni agricoli posseduti dai coadiuvanti coltivatori diretti sono esenti IMU   Data : 24/05/2016
Anche i terreni agricoli posseduti dai coadiuvanti coltivatori diretti sono esenti IMU
Secondo la nota Dipartimento Min. Finanze 23.5.2016 n. 20535 i terreni agricoli posseduti da coadiuvanti coltivatori diretti sono esclusi dall'IMU.
Dall'1.1.2016, sono esenti dall'imposta tutti i terreni agricoli, situati in tutto il territorio nazionale anche di pianura, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (art. 1 co. 13 della L. 208/2015). I requisiti stabiliti dalla norma sono uno di natura oggettiva, e cioè il possesso e la conduzione del terreno agricolo, e uno di natura soggettiva che consiste nel possedere la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritti nella previdenza agricola.
Secondo i chiarimenti ministeriali l'esenzione IMU spetta per i terreni agricoli:
- dei coadiuvanti familiari, proprietari di terreni e cioè delle persone appartenenti al nucleo familiare del coltivatore diretto che in quanto unità attive assolvono i contributi previdenziali (esempio la moglie che coltiva il terreno assieme al marito coltivatore diretto, che versa i contributi pur non essendo titolare di partita IVA, né cointestataria nella conduzione). Il coadiuvante può usufruire della esenzione IMU per i terreni coltivati dal proprio nucleo familiare e non per quelli eventualmente affittati a terzi;
- delle società agricole, nessuna esclusa (quindi dalla società semplice alla spa), che possono ricoprire la qualifica di imprenditore agricolo professionale (art. 1 del DLgs. 99/2004);
- posseduti da persone fisiche, coltivatore diretto o IAP, ancorché il terreno sia coltivato da una società di persone alla quale lo abbiano affittato o concesso in comodato, di cui essi siano soci (a norma dell'art. 9 del DLgs. 228/2001 ai soci delle società di persone sono confermati i benefici spettanti alle persone fisiche aventi la qualifica professionale richiesta).
Fonte: Nota Min. Economia e Finanze 23.5.2016 n. 20535/DF – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego